Tar Lazio: “Legittimo l’oscuramento del sito se, in assenza di autorizzazioni, ha un’offerta di gioco”

Una società proprietaria di un sito web di giochi ha presentato un ricorso al Tar del Lazio per richiedere l’annullamento dell’atto di ADM che l’ha inserita nell’Elenco di siti di gioco inibiti ai sensi dell’articolo 1, commi 50 e 50-bis, delle legge 27.12.2006, n. 296 e relativi decreti direttoriali attuativi del 2.01.2007 e del 15.11.2017, in quanto contenenti offerta, in assenza di autorizzazione, attraverso rete telematica, di giochi, lotterie, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro ovvero contenenti pubblicità, diretta o indiretta, dei medesimi prodotti o offerta di software atti ad eludere l’inibizione di siti non autorizzati disposta da ADM”.

Il Tar del Lazio ha ricordato che “il sistema dei giochi e delle scommesse nell’ordinamento italiano si fonda, tradizionalmente, su una riserva statale che si concretizza in un monopolio legale o di diritto in favore dello Stato, nonché in un regime autoritativo di tipo concessorio, che ha come base normativa innanzitutto il r.d. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.)”.

In particolare, “l’art. 88 del T.U.L.P.S. (come modificato dai commi 2-ter e 2-quater della legge 22 maggio 2010, n. 73, di conversione del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40), dispone l’obbligo di licenza per l’esercizio delle scommesse, rilasciata da parte dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, oggi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato (“La licenza per l’esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione”)”.

Pertanto, “si è in presenza di un’attività che può essere assunta, quanto all’esercizio, dallo Stato, oppure può essere conferita, dallo Stato ai privati, i quali non hanno libertà di iniziativa economica privata, potendo svolgere tale attività esclusivamente previo rilascio di apposito titolo abilitativo. La concessione si è dimostrato essere il titolo abilitativo più idoneo a contemperare le esigenze di apertura del mercato e quelle di tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico”.

“È in tale contesto di norme ed interessi pubblici che si inserisce la disposizione di legge in attuazione della quale è stato adottato il provvedimento impugnato con gli odierni motivi aggiunti, e cioè l’art. 102 del d.l. n. 104 del 2020 (come visto preceduto dall’art. 1, comma 50, della legge n. 296 del 2006), a rigore del quale “l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell’esercizio delle proprie funzioni nei settori dei giochi e dei tabacchi, ordina ai fornitori di connettività alla rete internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione, o agli operatori che forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, la rimozione delle iniziative di chiunque offra o pubblicizzi prodotti o servizi, secondo modalità non conformi a quelle definite dalle norme vigenti nei citati settori. L’ordine di rimozione può avere ad oggetto anche la messa a disposizione di software relativi a procedure tecniche atte ad eludere i provvedimenti disposti dall’Agenzia medesima”.

“In sintesi, il primo requisito legale del gioco d’azzardo (id est il pagamento di una posta in denaro per partecipare) è sicuramente riscontrabile nel caso di specie, atteso che il sistema di gioco in questione è obiettivamente congegnato allo scopo di incentivare gli utenti (soprattutto quelli più esposti al rischio di ludopatia) a pagare i Twist per giocare in misura sempre maggiore”.

Per questi motivi il Tar del Lazio ha deciso di respingere il ricorso e confermare la legittimità dell’oscuramento del sito da parte dell’Agenzie delle Dogane e dei Monopoli. ac/AGIMEG