Il TAR del Lazio (Sez. I Ter) ha respinto il ricorso presentato contro il decreto con cui il Questore aveva disposto la revoca delle licenze ex art. 88 T.U.L.P.S. relative a un pubblico esercizio adibito a raccolta scommesse e attività VLT.
I ricorrenti contestavano l’assenza dei presupposti per la revoca e chiedevano l’indennizzo, sostenendo la propria estraneità a condotte illecite. Il Tribunale ha però richiamato l’art. 11 T.U.L.P.S., che consente la revoca delle autorizzazioni di polizia anche quando emergono circostanze che avrebbero giustificato il diniego originario.
Secondo i giudici, le strette cointeressenze familiari e societarie con soggetti indagati per gravi reati di riciclaggio e sottoposti a misure cautelari hanno fatto venir meno l’affidabilità complessiva dell’imprenditore, rendendo legittima la revoca.
Il TAR ha inoltre chiarito che, in tali casi, non è dovuto alcun indennizzo, trattandosi di disciplina speciale che non tutela l’affidamento dell’autorizzato privo dei requisiti richiesti.
Il ricorso è stato quindi dichiarato infondato e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali per 2.000 euro in favore del Ministero dell’Interno. sm/AGIMEG

