āLa provenienza della domanda (per il rilascio di una licenza ex art.88) da un soggetto avente la natura giuridica sostanzialmente privo del titolo legittimante, avrebbe ingenerato incertezze presso gli stessi scommettitori. Tale incertezza costituisce di per sĆ© un valido e sufficiente motivo di ordine pubblico per denegare lāautorizzazione, in quanto si pone in contrasto con le esigenze di tutela del consumatore,Ā anchāesse protette dal diritto comunitario”.Ā Eā con questa motivazione che il TAR del Lazio, Sezione Prima Ter, ha respinto il ricorso di un soggetto contro il diniego della Questura di Salerno al rilascio di una licenza ex art 88. “Va da sĆ©” prosegue il giudice amministrativo, “che lāautoritĆ preposta allāordine pubblico non puĆ² disinteressarsi del meccanismo in esame, poichĆ© esso coinvolge i consumatori italiani, atteso che gli effetti dei contratti di scommessa si producono anche nel nostro ordinamento, nellāambito del quale vengono fatte le puntate e pagate le vincite”. lp/AGIMEG