La titolare di una sala Vlt ha presentato un ricorso al Tar dell’Emilia-Romagna per annullare la Deliberazione del Consiglio Comunale di Rimini avente ad oggetto “Variante specifica per l’aggiornamento normativo del R.U.E. ai sensi dell’art. 4 comma 4 della L.R. 24/2017”, in particolare le modifiche inserite all’art. 68 commi 2 e 3 della Normativa Tecnica del Regolamento Edilizio Comunale (RUE) nella parte che impediscono la delocalizzazione e l’istallazione dell’attività di sala giochi in ambito ASP 1.
Il Tribunale ha rilevato che “con il connesso ricorso Rg. n. 824/21 l’odierna ricorrente ha gravato gli atti presupposti con cui il Comune di Rimini ha accertato in esecuzione della L.R. 5/2013 l’ubicazione della sala giochi della ricorrente a distanza inferiore (500 mt.) a luoghi c.d. sensibili al fine della delocalizzazione o della definitiva chiusura”.
Dunque, ad un sommario esame, il Tar dell’Emilia-Romagna ritiene “di poter apprezzare favorevolmente le esigenze cautelari nelle more dell’esame nel merito della legittimità dei suindicati atti presupposti e ravvisata la necessità di trattazione congiunta nel merito con il connesso ricorso rg. 824/21″.
Per questi motivi il Tar dell’Emilia-Romagna ha accolto l’istanza cautelare e fissato per la trattazione di merito del ricorso e del connesso ricorso rg. 824/21 l’udienza pubblica dell’11 ottobre 2023. ac/AGIMEG