Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione Seconda, ha respinto l’istanza cautelare presentata da una società contro il Comune di Cesena e l’Unione dei Comuni Valle del Savio. La società aveva chiesto la sospensione dell’efficacia di una delibera consiliare e dei successivi provvedimenti amministrativi che negavano l’autorizzazione al cambio di destinazione d’uso di un immobile da esercizio commerciale a sala da gioco e scommesse.
L’area interessata, situata in zona residenziale, era stata oggetto di istanza per l’avvio di un’attività di gaming, ma il Comune aveva opposto diniego in virtù delle norme previste dal PUG (Piano Urbanistico Generale). Il ricorso contestava, tra l’altro, la delibera n. 22 del Consiglio Comunale del 29 aprile 2025, il diniego del permesso di costruire da parte del Settore Governo del Territorio e il rifiuto all’autorizzazione unica SUAP da parte dell’Unione dei Comuni.
Nel corso dell’udienza del 10 luglio 2025, il collegio – presieduto dal giudice Paolo Amovilli – ha rilevato, in via sommaria, che il divieto di destinare locali a sala giochi in aree residenziali era già stabilito nel PUG, mai impugnato dalla ricorrente. La delibera consiliare contestata sarebbe dunque una mera conferma di scelte pianificatorie pregresse, e non una nuova imposizione restrittiva.
Per tali motivi, il TAR ha ritenuto non sussistenti i presupposti per accogliere la domanda cautelare, respingendo l’istanza e disponendo la compensazione delle spese di lite per questa fase del giudizio.
L’ordinanza, pubblicata e depositata presso la segreteria del TAR, sarà notificata alle parti per l’esecuzione. Il procedimento potrà ora proseguire nella sua fase di merito.
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