Il TAR per l’Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, ha respinto il ricorso di una società titolare di una sala bingo contro il Comune di Reggio Emilia e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, confermando la legittimità del Piano Urbanistico Generale approvato nel 2023. Al centro della controversia c’era l’accusa, mossa dalla società, di un presunto “effetto espulsivo” generato dal Piano Urbanistico Generale: secondo la ricorrente, le regole urbanistiche e il rinvio alla mappatura dei luoghi sensibili avrebbero reso impossibile la delocalizzazione delle sale bingo, slot e VLT sul territorio comunale.
Il Collegio ha invece ritenuto che il rinvio del Piano alla mappatura dei luoghi sensibili sia uno strumento legittimo e complementare alla pianificazione. Il Piano – osserva il TAR – fissa le macro-aree ammissibili mentre la mappa applica concretamente le distanze per la tutela della salute. Non è emersa alcuna prova dell’esigenza di aggiornare la mappatura né dell’impossibilità di individuare siti idonei. In questo quadro, la tesi dell’effetto espulsivo non regge: la ricorrente non ha dimostrato che le superfici realmente disponibili siano talmente esigue da impedire il trasferimento. Al contrario, il TAR richiama un dato istruttorio secondo cui le aree potenzialmente idonee corrispondono al 6,4% del territorio urbanizzato, percentuale lontanissima dalle soglie minime che la giurisprudenza considera critiche e tale da escludere un pregiudizio normativo alla prosecuzione dell’attività nel Comune.
La stessa equiparazione del “trasferimento” a “nuova installazione”, richiamata dalla ricorrente, vale ai fini autorizzativi dell’attività e non trasforma automaticamente il trasferimento in un “nuovo insediamento” sul piano urbanistico. In altre parole, la scelta di strumenti più strutturati risponde a esigenze di proporzionalità e governo del territorio e non integra una barriera illegittima.
Ne consegue che il Piano Urbanistico Generale di Reggio Emilia non è una “scatola vuota”, come sostenuto dalla società, ma un impianto che combina cornici urbanistiche e tutela della salute senza precludere, in astratto e in concreto, la delocalizzazione. Respinte le censure principali, il TAR ha rigettato anche la domanda di risarcimento danni, mancando il presupposto dell’illegittimità degli atti impugnati. sm/AGIMEG










