Tar Emilia-Romagna conferma la discrezionalità dei Comuni sulla scelta dei luoghi sensibili

Un esercente del settore dei giochi ha presentato al Tar dell’Emilia-Romagna un ricorso contro la deliberazione della Giunta Comunale di Reggio nell’Emilia n. 221 del 12 dicembre 2017, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di divieto di apertura e di esercizio delle sale scommesse e nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito. Mappatura dei luoghi sensibili e degli esercizi di cui all’art. 6 comma 2 bis della L.R. 5/2013”. Il Tribunale ha affermato che il Comune ha la discrezionalità di scegliere i luoghi sensibili da cui le sale giochi devono avere una distanza minima tenendo conto dei “Precedenti giurisprudenziali sulla materia in questione (vedi Tar Bologna, sentenze da n. 54 a n. 60 del 2020; Consiglio di Stato, ordinanza n. 3117 del 2018 su Appello avverso ordinanza del Tribunale di Bologna, n. 114 del 2018; Consiglio di Stato, sentenze n. 3382 del 2018, n. 1933 del 2018, n. 3138 del 2017, n. 579 del 2016, n. 1806 del 2019; n. 4509 del 2019).” ac/AGIMEG