Il TAR Emilia-Romagna ha respinto il ricorso con cui una società contestava la chiusura di una sala scommesse a Bologna, disposta dal Comune perché l’attività risultava collocata a meno di 500 metri da un luogo sensibile individuato in una scuola dell’infanzia, considerata dall’amministrazione un istituto scolastico ai sensi della normativa regionale sul contrasto alla gioco patologico.
I provvedimenti impugnati
La società aveva chiesto l’annullamento di una serie di atti comunali: dalla prima comunicazione del 24 ottobre 2022 che segnalava il mancato rispetto delle distanze, all’avvio del procedimento di chiusura dell’8 febbraio 2023, fino all’ordinanza del 14 marzo 2023 che disponeva la chiusura immediata. Nel mirino anche la delibera comunale di mappatura dei luoghi sensibili (2018), ritenuta erronea nella parte in cui includeva la scuola dell’infanzia tra gli istituti scolastici.
La questione centrale: la scuola dell’infanzia è “istituto scolastico”?
Secondo la società ricorrente, la scuola dell’infanzia non rientrerebbe nella categoria degli “istituti scolastici di ogni ordine e grado” prevista dalla legge regionale, trattandosi di un istituto di “formazione” e non di “istruzione”. Il TAR ha però ritenuto corretta la qualificazione adottata dal Comune, richiamando anche quanto già evidenziato in sede cautelare e dal Consiglio di Stato: la scuola dell’infanzia, pur non essendo obbligatoria, fa parte del sistema di istruzione e quindi può essere considerata a tutti gli effetti un istituto scolastico.

Proroghe e delocalizzazione: “beneficiate tutte le estensioni possibili”
Il TAR ha inoltre giudicato infondata la doglianza relativa al diniego di ulteriori proroghe. Dalla ricostruzione dei fatti emerge che già nel febbraio 2019 il Comune aveva segnalato la vicinanza alla scuola e intimato la cessazione o delocalizzazione entro sei mesi, con possibilità di ulteriori proroghe in caso di trasferimento. Negli anni successivi la società ha ottenuto varie proroghe (anche legate alla normativa emergenziale Covid), fino alla scadenza finale del 29 dicembre 2022. Scaduti i termini, il Comune ha avviato e poi concluso il procedimento di chiusura, respingendo nuove richieste di dilazione.
Per il Tribunale, la sequenza dimostra che la società ha avuto tutto il tempo concesso dalle norme per delocalizzare.
Nessuna disparità di trattamento sulla tutela degli investimenti
Respinto anche il motivo subordinato con cui la società contestava la disciplina regionale sulla tutela di chi ha già delocalizzato e poi si trova, successivamente, un nuovo luogo sensibile vicino alla nuova sede. Il TAR richiama un precedente del Consiglio di Stato: non c’è disparità, perché le situazioni sono diverse e la tutela rafforzata riguarda chi ha già subito un primo trasferimento e ha sostenuto investimenti scegliendo una sede che era “conforme” al momento della delocalizzazione. sm/AGIMEG

