Il Tar Campania ha respinto un ricorso presentato contro la Questura di Napoli, il Commissariato P.S. di Pozzuoli e il Comune di Bacoli per l’annullamento del decreto con il quale veniva negato il rilascio della licenza ex art. 88 TULPS per una sala scommesse a Bacoli, in provincia di Napoli.
Secondo il tribunale amministrativo, la sala era collocata ad una distanza inferiore ai 250 metri dai luoghi sensibili e quindi non può essere aperta perché non rispetta il distanziometro comunale.
“Ritenuto che il ricorso non appare assistito da fumus, risultando la censurata attività amministrativa conforme al divieto normativo di apertura di attività di raccolta scommesse ad una distanza da luoghi sensibili inferiore a duecentocinquanta metri, misurati dagli ingressi principali degli edifici; rilevato che, nella specie, detta distanza, anche alla luce delle documentate repliche fornite dalle amministrazioni resistenti, appare correttamente calcolata secondo criteri che tengono conto degli assi viari e, pertanto, sulla base delle distanze pedonali più brevi; ritenuto che il complesso della vicenda giustifica la compensazione delle spese della fase cautelare”, il Tar della Campania ha respinto l’istanza cautelare. cdn/AGIMEG