Il Tar Campania ribadisce la validità del distanziometro di Ercolano. “Considerato il Regolamento comunale in materia, approvato con la deliberazione di Consiglio comunale dell’11 febbraio 2015, fissa in 250 metri ‘…la distanza minima di una sala giochi o di un punto di raccolta delle scommesse autorizzata ai sensi dell’art. 88 TULPS in cui siano installati apparecchi da gioco di cui all’art. 110 c. 6 del TULPS’, senza quindi porre una distinzione tra le due tipologie di attività”, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), ha respinto il ricorso di una sala giochi di Ercolano per la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, ovvero la determinazione del Comune di Ercolano del 14.11.2018 avente ad oggetto la dichiarazione di inefficacia della SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) del 18.5.2018 e cessazione dell’attività di installazione giochi leciti ed apparecchi e congegni di cui all’art. 110 co. 6 lett. a) TULPS in attività munita di licenza ex art. 88 e 86 TULPS, in quanto per i giudici “non appaiono emergere elementi nuovi, tali da rivedere la precedente ordinanza cautelare, peraltro confermata in appello cautelare dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 579/2019”. lp/AGIMEG