TAR Campania: il “percorso pedonale” tra rivendite di monopoli è il tragitto ordinariamente praticabile, non quello conforme al Codice della strada

Per calcolare la distanza tra rivendite di generi di monopolio, il “percorso pedonale” va inteso come il tragitto più breve ordinariamente percorribile con normale deambulazione, senza che l’amministrazione debba applicare in modo “formalistica” le regole del Codice della strada o i parametri tecnici sull’accessibilità. È il principio ribadito dal TAR Campania, che con sentenza ha respinto il ricorso di due persone contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sul diniego di trasferimento “fuori zona” della rivendita n. 463 di Napoli.

L’orientamento del TAR

Tar Tribunale Amministrativo Regionale

Il Collegio ha richiamato l’orientamento secondo cui il percorso pedonale più breve deve essere “il tragitto ordinariamente percorribile mediante una normale deambulazione” lungo la via che un pedone può seguire senza violare le norme sulla circolazione. In questo quadro, il TAR ha escluso che, ai fini del calcolo delle distanze fra rivendite, l’amministrazione debba considerare soltanto itinerari che rispettino requisiti “regolamentari” di larghezza e accessibilità, perché la disciplina sulle distanze serve a governare un mercato e a prevenire il sovradimensionamento della rete, mentre la normativa del Codice della strada tutela un bene diverso, la sicurezza stradale.

I fatti in causa

La controversia nasce dalla richiesta (presentata nel 2021) di trasferire la rivendita ordinaria n. 463 da via Aniello Falcone 110 a via Nuova Marina 34/36/38. Dopo una precedente autorizzazione e un contenzioso promosso dalla titolare della rivendita n. 104, il TAR aveva ordinato la riedizione dell’istruttoria. In esito alla nuova verifica, l’Ufficio Monopoli ha negato il trasferimento (provvedimento del 31 ottobre 2025), ritenendo non rispettato il requisito della distanza minima sulla base di sopralluoghi che avevano individuato due percorsi (186 e 174 metri).

Le ricorrenti avevano contestato proprio la scelta dei percorsi, sostenendo che non fossero utilizzabili perché non conformi, tra l’altro, a criteri di sicurezza e accessibilità. Il TAR ha respinto la censura, affermando che non si può pretendere che l’amministrazione prenda in considerazione esclusivamente percorsi con marciapiedi “a norma” o con caratteristiche tecniche predeterminate. sm/AGIMEG