Il TAR della Campania, Sezione V, ha annullato il diniego con cui il Commissariato “Secondigliano” aveva respinto la richiesta di licenza per l’apertura di un punto vendita di giochi pubblici, presentata da una cittadina.
Il provvedimento di rifiuto, adottato il 18 gennaio 2024, si fondava sull’asserita inaffidabilità dell’istante per via di “frequentazioni” con soggetti gravati da precedenti di polizia: un controllo del febbraio 2020 in cui la ricorrente e il marito furono trovati con una persona pregiudicata, altri cinque controlli tra il 2017 e il 2021 riferiti al solo coniuge e una denuncia a suo carico per scommesse clandestine risalente al 2001.

Dopo il silenzio sul ricorso gerarchico al Prefetto di Napoli, la persona interessata si è rivolta al TAR, sostenendo di essere incensurata, priva di carichi pendenti e già titolare di autorizzazioni analoghe rilasciate da altri commissariati della provincia (Afragola, Frattamaggiore, San Giovanni-Barra).
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso. I giudici hanno evidenziato innanzitutto il difetto di motivazione: a fronte del recente rilascio di licenze identiche da parte di altri uffici di polizia, l’amministrazione avrebbe dovuto spiegare in modo persuasivo perché le medesime circostanze, note alle forze dell’ordine, conducessero qui a un giudizio opposto di inaffidabilità. Nel merito, il TAR ha chiarito che la mera presenza, in occasioni isolate e talora risalenti, con persone aventi precedenti non è di per sé sintomatica di scarsa affidabilità ai fini di un’autorizzazione di pubblica sicurezza. Per sostenere un diniego occorrono elementi concreti e attuali che dimostrino una vera “frequentazione”, cioè una continuità di rapporti idonea a far presumere contiguità con ambienti criminali.
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato si limita a elencare controlli senza contestualizzarli, mentre le spiegazioni fornite dalla ricorrente sulla casualità degli incontri non sono state neppure smentite dall’amministrazione, rimasta di fatto silente in giudizio.
Da qui l’annullamento del diniego, con salvezza delle ulteriori determinazioni dell’autorità, che dovranno attenersi ai principi indicati e, se del caso, motivare in modo puntuale e attuale. Il Ministero dell’Interno è stato condannato a rifondere alla ricorrente le spese di lite, quantificate in 2.000 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato. sm/AGIMEG

