Il TAR Campania ha accolto il ricorso di un titolare di punto raccolta scommesse a Napoli e ha annullato la revoca della licenza ex art. 88 TULPS. La licenza, rilasciata il 17 aprile 2025, era stata revocata con provvedimento del 12 luglio 2025 (avvio del procedimento comunicato il 29 maggio).
Secondo l’amministrazione, la revoca si fondava su una “rivalutazione del profilo soggettivo” dell’interessato, emersa dopo ulteriori approfondimenti istruttori, ritenuta necessaria per tutelare ordine e sicurezza pubblica. Tra gli elementi richiamati figuravano, tra l’altro, un precedente diniego di licenza nel 2022 per attività di recupero crediti legata a una società di cui il ricorrente è socio, vecchi procedimenti e denunce risalenti al periodo 2003-2014, controlli di polizia in anni precedenti e una posizione debitoria verso lo Stato superiore a 97 mila euro.
La decisione del TAR

Il TAR ha ritenuto il provvedimento illegittimo sotto più profili. In primo luogo, ha ravvisato la violazione dell’art. 21-quinquies della legge 241/1990, perché la revoca è stata basata su fatti già noti o comunque conoscibili al momento del rilascio della licenza (aprile 2025). Il giudice amministrativo ha sottolineato che l’amministrazione non ha indicato in modo puntuale sopravvenuti motivi di pubblico interesse o mutamenti della situazione di fatto tali da giustificare un intervento di secondo grado.
In secondo luogo, la sentenza evidenzia che la Questura non ha considerato i chiarimenti presentati dal ricorrente nel corso del procedimento: tra questi, l’esistenza di una nuova istruttoria su una domanda di licenza diversa, l’esito di procedimenti penali (con assoluzione per stalking e una condanna per lesioni oggetto di appello), la chiusura per prescrizione di un procedimento edilizio con presentazione di istanza di condono, e spiegazioni sulle denunce più risalenti.
Infine, il TAR ha ravvisato un profilo di sproporzione, ritenendo che le circostanze richiamate – tutte anteriori e già valutabili – non fossero sufficienti, da sole, a sostenere l’affermazione di rischi concreti e attuali per l’ordine e la sicurezza pubblica.
La domanda cautelare del ricorrente era stata già accolta con ordinanza a settembre 2025. Con la decisione di merito, il Tar ha annullato la revoca e ha condannato l’amministrazione al pagamento delle spese di lite (2.000 euro oltre accessori). sm/AGIMEG

