Tar Calabria: “Pericolosità sociale associazione a delinquere attiva nel settore delle scommesse online illegali”

“Il provvedimento impugnato resiste alle doglianze articolate nel ricorso, risultando gli elementi indiziari in esso enucleati idonei a sorreggere il giudizio di pericolosità sociale formulato nei confronti del ricorrente (…) essendo stato da essi ragionevolmente desunto tanto il convincimento che egli sia abitualmente dedito a traffici delittuosi quanto quello che viva, anche in parte, con i proventi delle medesime attività illecite”.

Con questa motivazione il Tar Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, ha respinto il ricorso di un uomo coinvolto “in un procedimento penale con l’accusa di far parte, col ruolo di dirigente-organizzatore, di un’associazione a delinquere, attiva nel settore della raccolta e della gestione delle scommesse online, finalizzata alla commissione di una pluralità di reati, riguardanti, in particolare, l’esercizio abusivo dell’attività di gioco e scommesse, violazioni finanziarie, truffe aggravate ai danni dello Stato, riciclaggio ed autoriciclaggio, concorrenza sleale, reimpiego di proventi di delitto”.

Per il Tar “congruamente valorizzata risulta, inoltre, la circostanza dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa ex art. 416 bis.1 c.p. contestata dalla Procura distrettuale antimafia di Reggio Calabria in relazione ai fatti oggetto della contestazione provvisoria, ritenuti, infatti, funzionali ad agevolare le attività della ‘ndrangheta nel lucroso settore delle scommesse online su eventi sportivi”.

“Nel provvedimento gravato si dà, peraltro, esplicitamente atto che per l’anzidetta grave accusa associativa il ricorrente veniva raggiunto (…) a seguito della convalida del provvedimento di fermo (…) da un’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere, poi sostituita con gli arresti domiciliari e ulteriormente attenuata con l’obbligo di dimora”.

Per questi motivi il Tar Calabria respinge il ricorso contro il provvedimento di Avviso Orale emanato dal Questore di Reggio Calabria con il quale il ricorrente veniva avvisato oralmente “a tenere una condotta conforme alla legge”. cr/AGIMEG