“Ad un primo sommario esame, non può escludersi la fondatezza del ricorso e che il pregiudizio lamentato sussiste, tenuto conto che, nella sostanza, il provvedimento impugnato consiste in una pronuncia di decadenza dell’autorizzazione adottata in violazione del regime di proroga automatica introdotto dall’art. 103, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (ritenuto dalla giurisprudenza applicabile anche alla materia dei giochi e delle scommesse)”.
“Invero, la licenza di cui è titolare la ricorrente reca formalmente la scadenza del 14 settembre 2021 (…), ricadente nell’arco temporale previsto dalla suddetta norma (31 gennaio 2021 – 31 dicembre 2021)”.
Con questa motivazione il Tar Bolzano ha accolto il ricorso per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’atto definitivo notificato dal Comune di Marlengo (BZ) ad una sala VLT avente ad oggetto “Rigetto dell’istanza ex Art. 88 del TULPS – Marlengo relativa all’ottenimento dell’autorizzazione per l’esercizio di scommesse di cui al Decreto dell’Amministrazione autonoma Monopoli di Stato dd. 22 aprile 2010 (apparecchi VLT – videoterminali)”.
Il Tar fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica per il 20 luglio 2022. cr/AGIMEG