Tabacchi, Alesse (ADM): “L’Agenzia svolge attività istituzionale, regolatoria e di controllo sul settore”. Tutti i numeri del mercato

“Ringrazio la Commissione innanzitutto per l’opportunità che viene data all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di fornire il proprio contributo ai lavori della Commissione nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla fiscalità e sul regime concessorio per la vendita al dettaglio dei prodotti del tabacco e dei prodotti da fumo di nuova generazione. Voglio evidenziare che, con riguardo al particolare comparto, l’ADM svolge attività istituzionali di assoluto rilievo che spaziano dalle funzioni regolatorie e concessorie alla vigilanza e al controllo sulla, produzione, detenzione e circolazione dei prodotti in questione fino all’attività di accertamento della corretta riscossione delle imposte dovute. Si tratta di competenze dal profilo strategico, tenuto conto dell’esigenza di contemperare gli interessi erariali e del comparto economico con la tutela costituzionale della salute pubblica”. E’ quanto ha dichiarato il Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Roberto Alesse, in audizione alla Commissione Finanze della Camera dei Deputati.

“L’indagine conoscitiva mira all’acquisizione di elementi utili a valutare le condizioni del settore con riguardo alla struttura del sistema di tassazione e alla composizione del prezzo dei tabacchi e dei prodotti di nuova di generazione, nonché con riguardo all’incidenza dei fenomeni di contrabbando anche per valutare interventi normativi di natura fiscale idonei a garantire adeguati rilievi di sicurezza del servizio pubblico. La finalità è verificare l’integrità della filiera, tenuto conto dell’interesse pubblico alla distribuzione efficace dei generi di monopolio e la coerenza con le regole eurounitarie”.

“A partire dal documento che ha già posto all’attenzione della Commissione, il mio intervento intende offrire un quadro d’insieme delle tematiche di maggiore interesse e degli elementi conoscitivi richiesti ai fini dell’indagine. Ritengo utile premettere che la direttiva n. 64 del Consiglio europeo del 21 giugno 2011 fornisce la definizione di tabacchi lavorato intendendosi per essi le sigarette, i sigari, nonché il tabacco da fumo. In quest’ultima categoria rientra anche il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotondare le sigarette e gli altri tabacchi da fumo. La direttiva prevede che sono assimilati alle sigarette e al tabacco da fumo i prodotti costituiti interamente o parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono a specifici criteri”.

“Il quadro regolatorio nazionale della tassazione delle sigarette con cui il legislatore ha attuato la disciplina europea dell’imposizione si rinviene nel decreto legislativo n. 504 del 1995, recante Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative. La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto modifiche alla struttura della tassazione relativa alle sigarette, intervenendo su entrambi le componenti dell’accisa costituita dalla somma di una componente fissa specifica e di una componente proporzionale al prezzo di vendita al pubblico. In particolare, è stata modificata la modalità di calcolo della componente specifica dell’accisa. Per questo elemento è stato previsto un valore pari a 28 euro per mille sigarette per l’anno 2023, a 29,3 euro per mille sigarette per l’anno 2024 e a 29,5 euro a partire dal 2025. Inoltre, è stata modificata la modalità di calcolo della componente ad valorem, ora pari al prodotto dell’aliquota di base fissata al 49,5% per il prezzo di vendita, svincolandola sia dall’elemento specifico che dal riferimento al prezzo medio ponderato. Rispetto alla struttura della fiscalità previgente, dal 2023 le componenti specifica e proporzionale dell’accisa non vengono più rideterminate in caso di variazione del prezzo medio ponderato con conseguente invarianza della fiscalità gravante sui prodotti che ricadono nelle fasce di prezzo non incise dall’onere fiscale minimo. All’attualità la variazione del prezzo medio ponderato incide soltanto sulla rimodulazione dell’onere fiscale minimo, fissato come percentuale dell’accisa globale e dell’Iva gravanti sul PMP sigarette, pari, a decorrere da gennaio 2025, al 98,8%, in aumento rispetto al valore vigente nel 2024″.

“Il compenso del produttore, su cui gravano anche le spese di distribuzione è dato dalla differenza dal prezzo di vendita al pubblico e gli importi risultanti da accisa, Iva e aggio, quest’ultimo pari al 10% del prezzo di vendita al pubblico. Per tutti gli altri prodotti diversi dalle sigarette e dai tabacchi da inalazione senza combustione, sigari, sigarette, tabacco tagliato a taglio fino, tabacco da pipa l’accisa è calcolata applicando un’aliquota di base percentuale al prezzo di vendita al pubblico. L’imposta sul valore aggiunto, l’aggio e la quota di spettanza del produttore sono calcolati secondo i medesimi criteri evidenziati per le sigarette”.

“L’inserimento di ciascun prodotto di tabacco nelle tariffe di vendita è stabilito con provvedimento del direttore dell’Agenzia, in conformità ai prezzi richiesti dai produttori o importatori. Relativamente al mercato dei tabacchi di nuova generazione, non esiste al momento una regolamentazione fiscale armonizzata a livello europeo. La questione è attualmente oggetto di consultazione all’interno della più ampia revisione della citata direttiva n. 64 del 2011 relativa alla struttura e alle aliquote applicate al tabacco lavorato. per tabacchi da inalazione senza combustione si intendono i prodotti del tabacco riscaldato non da fumo che sono consumati senza processo di combustione. Dal 1 gennaio 2025 i tabacchi da inalazione senza combustione sono sottoposti ad accise in misura pari al 39,5% dell’accisa gravante sull’equivalente quantitativo di sigarette, determinato con riferimento al prezzo medio ponderato di un kg di sigarette e ha l’equivalenza del consumo convenzionale sulla base di apposite di procedure tecniche. Anche per questi prodotti, i prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti con provvedimenti dell’Agenzia”.

“Conclusa la ricostruzione del quadro giuridico della fiscalità, ritengo utile illustrare le caratteristiche della rete di vendita dei prodotti del tabacco e di quelli succedanei di nuova generazione. Ad oggi, la vendita al pubblico è assicurata da una capillare rete di punti vendita costituita da 43.128 rivendite ordinarie, 6.795 rivendite speciali e da 6.841 patentini. In base alla legge n. 1293 del 1957 le rivendite di genere di monopolio si distinguono in rivendite ordinarie e rivendite speciali, a cui si aggiungono i patentini. Le rivendite ordinarie sono esercizi commerciali presenti sulla pubblica via presso i quali sono in vendita i prodotti del tabacco da fumo, noto come tabaccherie o tabaccai e possono essere intestate solo a persone fisiche. Le rivendite speciali che possono essere intestate sia a persone fisiche sia a società sono punti vendita dei prodotti del tabacco da fumo, istituiti per soddisfare particolari esigenze del pubblico servizio presso una serie tipizzata di luoghi: stazioni, aeroporti, caserme e case di pena. Il patentino, per norma aggregato ad una rivendita ordinaria, consente la vendita dei generi di monopolio nei pubblici servizi, nei luoghi di ritrovo e di cura e nei dispacci cooperativi quali ad esempio sale bingo, ipermercati e supermercati”.

Nuovo logo ADM - Agenzia Dogane e Monopoli

“L’originale impianto normativo ha subito modifiche nel 2013. Il decreto del 2013 è stato recentemente modificato nel 2021. Nel rispetto del principio dell’ottimizzazione e della razionalizzazione della rete di vendita, detti provvedimenti disciplinano le modalità per l’istituzione delle rivendite ordinarie e rivendite speciali dei generi di monopolio, nonché per il rilascio dei patentini con l’obiettivo di assicurare una capillare rete di vendita sul territorio nazionale, stabilendo tuttavia ai fini della tutela della salute pubblica, misure per la prevenzione di offerta di tabacco non giustificata da una effettiva domanda.

“Quanto ai criteri per l’istituzione di nuove rivendite, l’iniziale criterio della produttività minima è stato sostituito oggi dal rapporto di una rivendita per ogni 1.500 abitanti, fermo restando il requisito della distanza minima tra rivendita. E’ il caso di sottolineare che la CGUE ha riconosciuto la legittimità del sistema concessorio italiano”.

“Di assoluta attualità è il richiamo in questa sede alla Delega al Governo per la Riforma Fiscale che prevede la revisione delle procedure amministrative per la gestione della rete di vendita dei prodotti in questione. Il decreto legislativo 28 marzo 2025 n. 43 recante revisione delle disposizioni in materia di accise ha esteso l’applicazione del criterio dell’ottimizzazione e razionalizzazione della rete di vendita, già previsto per le rivendite di nuova istituzione, anche nelle ipotesi di trasferimento di rivendite ordinarie. Inoltre, in materia di istituzione di rivendite speciali presso i distributori di carburanti, il medesimo decreto legislativo, ha previsto che nella valutazione complessiva rientri anche l’analisi del contesto urbano ed extraurbano di riferimento. Con riferimento ai patentini, il citato decreto delegato ha ampliato la durata del titolo abilitativo da 2 a 4 anni, al fine di garantire un più elevato grado di semplificazione amministrazione, nonché una diminuzione dei costi amministrativi. Inoltre, una disciplina di raccordo secondo la quale il termine di scadenza dell’autorizzazione della vendita di tabacco a mezzo di patentino, in corso di validità alla data del 1 gennaio 2026, è differito di 2 anni”.

“Il decreto legislativo n. 141 del 2024 ha innovato, a decorrere dal 1 gennaio 2025, la disciplina della vendita a distanza dei prodotti liquidi da inalazione. Tale modifica determina oggi il divieto di vendita a distanza dei prodotti liquidi da inalazione contenenti nicotina anche per i depositari autorizzati.

“In base ai dati forniti dalla Sogei, partner tecnologico dell’Agenzia, il numero delle rivendite ordinarie ha subito negli anni un lieve costante decremento, che può ritenersi anche espressione di una fisiologica espressione della rete. Il trend potrebbe trovare giustificazione nelle normali vicende che hanno interessato i titolari delle rivendite come ad esempio la perdita di disponibilità del locale con impossibilità di trasferirsi, decessi senza subentro o scelte imprenditoriali. Quanto alle rivendite speciali è stata registrata una loro sostanziale invarianza del loro numero complessivo fino al 2020, anno al partire dal quale è stato registrato un lieve decremento. Per i patentini è stato registrato invece un deciso trend decrescente. I negozi di vicinato hanno registrato un andamento in costante crescita, mentre il numero delle farmacie e parafarmacie appare sensibilmente diminuito nel corso degli anni”.

“A riguardo ritengo utile porre l’accento sull’impegno profuso dall’Agenzia, in collaborazione con Sogei per il completamento del processo di telematizzazione dei processi amministrativi di maggiore interesse per lo specifico settore. Segnalo altresì che le competenti strutture dell’Agenzia interloquiscono costantemente con le associazioni di categoria anche al fine di avere contributi utili alla valutazione degli interessi in gioco”.

“Nel 2024 la domanda di tabacchi lavorati, in termini di kg venduti per categorie di prodotto, non ha registrato significative oscillazioni rispetto all’anno precedente. Infatti, le vendite complessive dei prodotti del tabacco hanno avuto nel 2024 un lieve aumento rispetto all’anno precedente, dando continuità all’inversione di tendenza rispetto al trend in diminuzione osservato fino al 2020, soprattutto con riferimento al settore delle sigarette le cui immissioni in consumo sono passati dagli oltre 92,8 milioni di kg del 2005 ai circa 61,7 milioni di kg del 2020. Relativamente al profilo delle entrate, occorre dire che sebbene il mercato dei tabacchi lavorati abbia registrato una contrazione nel citato periodo, il gettito fiscale del comparto non ha subito flessioni, raggiungendo nel 2024 in assoluto il valore più elevato: circa 15,2 miliardi di euro. C’è da dire che le sigarette dominano ancora il mercato dei tabacchi con l’82% degli introiti garantiti all’Erario. A seguire, la quota più rilevante è quella relativa ai tabacchi da inalazione senza combustione, aumentata notevolmente a partire dal 2016, fino a raggiungere nel 2024 il 18% dell’intero mercato dei tabacchi lavorati in termini di quanti vendute e il 10% di gettito a titolo di accisa e di Iva. Per tali prodotti nel 2024 è stata registrata una battuta d’arresto in termini di crescita dei volumi di vendita: le quantità immesse in consumo sono risultate infatti stabili rispetto a quelle dell’anno precedente”.

“In relazione al forte incremento rilevato nella domanda dei prodotti di nuova generazione, nell’ottica della minimalizzazione del rischio per la salute dei consumatori sono stati effettuati diversi interventi volti da un lato a incrementare il livello di tassazione, dall’altro a ridurre i possibili comportamenti elusivi della normativa vigente. Dai dati in possesso dell’Agenzia emerge un decremento del 50% del 2024 rispetto al 2023 degli introiti relativi a tali prodotti, in parte giustificato all’assoggettamento all’imposta di consumo degli aromi. Le dimensioni del mercato dei liquidi da inalazione, seppure in crescita, resta ridotto. Lo scorso anno ha rappresentato solo lo 0,7% del mercato complessivo”.

Nell’ultimo anno i volumi di vendita dei tabacchi lavorati risultano complessivamente aumentati dello 0,2% e l’incremento del gettito del 3,39%, ciò è attribuibile a tutti prodotti di tabacco, fatta eccezione per i sigari. Tale risultato è riconducibile a mirati interventi sulla tassazione, accompagnati da oculate politiche sui prezzi adottate dai produttori. Segnatamente, l’incremento complessivo del gettito è riconducibile al progressivo aumento della parte specifica gravante sulle sigarette. occorre dire a riguardo che l’accisa specifica costituisce un’importante leva per la tutela della salute pubblica, poiché è una modalità di tassazione appropriata a ridurre il consumo dei prodotti del tabacco, posto che il prelievo è commisurato alle quantità consumate”.

“Ora un focus sull’incidenza del commercio di tali prodotti: si tratta di fattispecie riconducibili alla detenzione, distribuzione e vendita di prodotti che non destinati al mercato nazionale e che, pertanto, sono stati illecitamente introdotti o fabbricati in Italia. Le fattispecie di contrabbando sono state abrogate e ricondotte nell’alveo del TUA. Di conseguenza, la fattispecie del contrabbando è stata limitata ai sensi dell’allegato del Decreto Legislativo del 2024 alla sola illecita introduzione dei prodotti da fumo nel territorio dell’Unione europea, riscontrata presso gli spazi doganali, mentre l’illecita immissione riscontrata al di fuori degli spazi doganali si concretizza la sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’imposta. Le predette fattispecie sono sanzionate penalmente qualora il tabacco lavorato oggetto della contestazione sia superiore ai 15 kg, altrimenti la sanzione ha natura amministrativa, In ogni caso è sempre previsto il sequestro e la confisca del prodotto. Il sistema di controllo consente di poter riscontrare la legittima provenienza e la genuinità di ogni condizionamento del tabacco lavorato immesso nel mercato nazionale”.

“I dati sui quantitativi sequestrati costituiscono l’unica fonte per la determinazione dell’impatto del commercio illecito del tabacco in Italia e quindi della stima del tax gap del settore. I sequestri di maggiore rilevanza sono quelli al di fuori degli spazi doganali. Dal 2020 al 2024 il trend del numero di sequestri è decrescente, tuttavia i quantitativi sequestrati sono in aumento. Tale circostanza è da ricondurre a mirate azioni antifrode condotte nel territorio dello Stato, volte a reprimere l’illecita fabbricazione di tabacchi. infatti, pochi interventi a monte della filiera su grandi quantitativi di prodotti illeciti sono più efficaci rispetto ad interventi a valle che possono far rinvenire modesti quantitativi. Il 97% dei quantitativi sequestrati nel 2024 sono riconducibili a sole 80 azioni di rilevanza penale, effettuate principalmente in Piemonte. La gran parte di sigarette sequestrate risultano contraffatte, con evidenti danni per le aziende produttrici. Oltre ai danni economici ed erariali c’è il rischio che queste sigarette non siano conformi alle normative sul quantitativo massimo di catrame”.

“In merito al divieto di pubblicità di questi prodotti c’è un forte impegno dell’Agenzia ed ha portato nel 2024 all’inibizione di 134 siti web e all’oscuramento di 66 pagine social“. ac/AGIMEG