«Ci sono aziende che si trovano prepotenti scadenze fiscali non più sospese dal decreto Sostegni. L’attuale emergenza sanitaria ha determinato la mancanza di liquidità per le aziende del gioco legale, che garantiscono un gettito erariale pari a circa 7 miliardi di euro (Dati libro Blu Adm 2019) e occupano circa 150.000 dipendenti. La chiusura delle attività del settore, disposta ulteriormente nel Dpcm del 13 ottobre 2020, sta determinando forti criticità per la sopravvivenza delle aziende, altresì colpite da limiti di orari, distanziometri, leggi regionali, riduzione del parco macchine. In caso di prolungamento della chiusura, si stima un aumento della perdita di ricavi netti dalle attività di gioco con ulteriori pesanti conseguenze sotto il profilo occupazionale. La perdita di fatturato annuo del comparto retail è stimata nella misura del 60-70%. Una situazione maggiormente avversa per quelle aziende che non hanno avuto la capacità di sopportare l’ammortamento di piani di rateazioni precedenti oggetto di concordati ex art182 bis e ter omologati dai Tribunali in base a piani industriali asseverati con fatturati a regime. Sarebbe, dunque, urgente approvare l’emendamento presentato dalla Senatrice Daniela Sbrollini» in cui viene riportata l’esigenza di includere il settore retail nella previsione normativa, come da art 9 decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, in materia di misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite da Covid-19. E’ quanto ha affermato Ezio Stellato, Dottore Commercialista, Founder dello Studio Professionale Fiorentini, che segue le problematiche di numerose aziende di gioco.
“Ad oggi occorre sospendere con effetto immediato le rate di concordati e transazioni fiscali in essere già omologati, specialmente delle partite iva con codice ATECO provvisoriamente sospeso per impossibilità di apertura disposta da DPCM. Altra conseguenza della sospensione delle suddette attività, in regime di transazione fiscale o concordato omologato, è la necessita di prorogare le previsioni assunte nei piani attestati di risanamento oggetto di apposita asseverazione professionale e sottoposta ad omologa del tribunale. Non è pensabile che gli effetti pandemici non debbano e non possano essere oggetto di una riqualificazione dei piani nel tempo», ha detto ancora Stellato. lp/AGIMEG