L’avvio del progetto “Cartago” di Stanleybet – si legge in una nota dell’operatore – diretto a contrastare la rete illegale degli operatori privi di concessione, inizia a dissolvere la nebbia nel settore dei giochi. Il Tribunale del Riesame di Trani, accogliendo i principi e le regole di diritto imposte dalla Suprema Corte di Cassazione, ha disposto il sequestro dei CED affiliati all’operatore austriaco Skysport365. Con ampia e dettagliata motivazione, i Giudici del Riesame hanno chiarito le ragioni che rendono la posizione dei CED legati all’operatore austriaco completamente diversa da quella dei CTD Stanleybet. Il Tribunale ha così evidenziato che i CTD Stanleybet hanno pieno diritto di operare, mentre l’attività dei CED dell’operatore austriaco integra il reato di cui all’art. 4 L. n. 401/1989. Ne consegue che, in applicazione della regola di diritto imposta dalla Cassazione a seguito della sentenza Costa-Cifone della Corte di Giustizia, i CED Skysport365 NON possono operare e devono essere perseguiti penalmente. Il Tribunale del Riesame, quindi, così conclude: “dispone il ripristino del sequestro preventivo disposto dal GIP”. La Guardia di Finanza di Molfetta è delegata all’apposizione dei sigilli su tutti i centri SKS365. Completamente diversa è la situazione dei CTD Stanleybet, per i quali la Cassazione aveva già confermato la disapplicazione della normativa italiana e respinto il ricorso del Pubblico Ministero. Perché Stanleybet è stata determinante? Stanleybet è intervenuta nel procedimento contro i CED Skysport365 con il deposito di approfondite e incisive memorie ai sensi dell’art. 90 del codice di procedura penale, evidenziando tutti i profili di illiceità e illegalità connessi agli operatori privi di concessione. Ha così fornito al Pubblico Ministero e ai giudici del Tribunale del Riesame gli elementi di fatto e di diritto necessari per consentire una corretta applicazione delle sentenze della Corte di Giustizia e applicare la misura cautelare del sequestro dei centri. L’intervento di Stanleybet ha consentito, quindi, di fare chiarezza nella complessa materia, in cui spesso i giudici di primo grado applicano ad altri operatori principi e sentenze che sono applicabili solo a Stanleybet.
“Il provvedimento del Tribunale, che applica i principi imposti dalla Cassazione e ordina il sequestro dei centri Skysport365, è estremamente significativo ed è destinato ad essere il riferimento giurisprudenziale per i successivi giudizi”, ha commentato l’avvocato Daniela Agnello del foro di Messina, difensore storico dei CTD Stanleybet e, oggi, impegnata anche nel progetto Cartago. “Con la memoria depositata nel procedimento penale abbiamo illustrato l’esclusività del ‘sistema Stanleybet’, così come delineato dalla Corte di Cassazione” ha proseguito l’avvocato, “e il contributo di Stanleybet nel procedimento è stato determinante per delineare, con estrema precisione, la posizione dei CED Skysport365 ed evidenziare l’inesistenza per l’operatore austriaco delle discriminazioni, dei vincoli e dei limiti all’accesso nel sistema concessorio, così come individuati dalla Corte di Giustizia con riferimento a Stanleybet”.
John Whittaker, COO Stanleybet, commenta: “Oggi, con la motivazione della Corte di Cassazione e il provvedimento del Tribunale del Riesame, l’attività di contrasto alle reti illegali può essere concretamente perseguita con il pieno appoggio delle Forze dell’Ordine. È sintomatico che la conclusione negativa nei confronti di Skysport365 è raggiunta con una motivazione che cita Stanleybet ben 28 volte e Planetwin/Skysport365 solo 3 volte”.
Il Tribunale, apprestandosi alle conclusioni, ma riferendosi a Stanleybet, dice “…la disapplicazione del diritto interno è inevitabile, dal momento che i titolari dei centri gestiti dalla società non sono stati messi in condizione di esercitare la loro attività con le occorrenti concessioni ed autorizzazioni a causa di una esclusione dalla gara della società Stanleybet in palese violazione del diritto europeo.”
Dopo aver ricordato che però, come chiarito dalla Cassazione, questo principio vale solo per Stanleybet, prosegue con il passo essenziale: “Invece, con riguardo al sistema delle scommesse introdotto dalla società austriaca Skysport365 […] Non vi è stata illegittima esclusione dai bandi di gara del 1999. Non vi è stata partecipazione alle gare indette nel 2006. Non vi è stata manifestazione d’interesse a partecipare a quelle gare e quindi non c’è stata la scelta di non partecipare a causa della non conformità del nuovo regime concessorio ai principi del trattato […] Ne consegue che la società austriaca, costituita solo nel 2009, non ha subito alcuna penalizzazione […] non può dolersi delle condizioni di gara del bando del 2006, può entrare nel mercato alla scadenza delle attuali concessioni oppure al momento dell’ampliamento delle stesse o, ancora, per effetto del subentro in una concessione già rilasciata” e comunque, conclude il Tribunale, “La Suprema Corte [di Cassazione], già nel provvedimento n. 28413/12, ha evidenziato che la soluzione adottata s’impone solo per la ‘peculiare condizione della società Stanleybet’” che, secondo la Cassazione “si caratterizza” per le descritte “[della Stanleybet] rilevanti e specifiche circostanze”.
Il Tribunale del Riesame di Trani, quindi, visto tutto il materiale predisposto dalla difesa, vista la memoria ex art. 90 c.p.p. depositata da Stanleybet a supporto dello Stato e dell’attività del Pubblico Ministero, visti gli atti del procedimento, “rigetta l’impugnazione e dispone il ripristino del sequestro preventivo disposto dal GIP “, che sarà eseguito dalla Guardia di Finanza.
Il provvedimento, clamoroso ed eclatante, dimostra che il progetto Cartago deve continuare la sua attività di collaborazione con l’autorità giudiziaria italiana e con le forze di polizia al fine di diffondere la cultura della chiarezza e della legalità nel settore.
Si allega, per opportuna conoscenza, la storia del procedimento penale riguardante i CED Planetwin/Skysport365/Sks365:
- La Guardia di Finanza, in data 16.03.2011, eseguiva il sequestro preventivo dei beni appartenenti a diversi soggetti legati contrattualmente a dei bookmaker stranieri fra i quali Goldbet, Planetwin 365, Centurionbet (alias Bet1128) ed anche Stanleybet, contestando il reato di cui all’art. 4 l. 401/89.
- Il Tribunale del Riesame di Trani con ordinanza in data 08.04.2011 ha annullato per tutti gli operatori il sequestro preventivo disponendo la contestuale riconsegna dei beni agli aventi diritto.
- Il Pubblico Ministero della Procura di Trani, in persona del Dott. Savasta, ha presentato ricorso per Cassazione avverso la citata ordinanza di dissequestro;
- La III sezione penale della Suprema Corte di Cassazione in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia Europea ha sospeso i giudizi.
- La III sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, in data 10.07.2012, ha emesso più Sentenze per tutti i casi Stanleybet. La Corte ha rigettato il ricorso presentato dal PM confermando integralmente l’ordinanza del Tribunale di Trani che disapplicava la normativa italiana e disponeva il dissequestro dei centri. La Corte, in applicazione della giurisprudenza comunitaria, riconosceva le discriminazioni, i limiti e i vincoli subiti da Stanleybet, ingiustificati e in contrasto con il diritto dell’Unione Europea.
- La III sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, nei procedimenti a carico dei titolari dei centri affiliati ad altri bookmakers, diversi da Stanleybet, con due diverse sentenze ha ritenuto la sussistenza del fumus del reato previsto e punito dall’art. 4 L. n. 401/1989.
- In data 18.07.2012, la III sezione penale della Corte di Cassazione, ha pronunciato la sentenza n. 38134 per i casi legati all’operatore Centurionbet Malta – Bet1128 con la quale non solo accoglieva il ricorso del Pubblico Ministero annullando l’ordinanza impugnata e rinviando per nuovo giudizio al tribunale di Trani, ma escludeva, categoricamente, qualsiasi possibile discriminazione nell’accesso al sistema concessorio italiano lamentata da questo bookmaker ritenendolo non esente dall’applicazione di sanzioni penali.
- In data 18.07.2012, con una nuova pronuncia, la III sezione penale della Corte di Cassazione ha emesso la sentenza n. 36622 per i casi legati, questa volta, all’operatore austriaco Planetwin 365 (alias Skysport 365, alias SKS365). La Corte, anche in questo caso, ha annullato l’impugnata ordinanza di dissequestro ed ha rinviato gli atti al Tribunale del Riesame di Trani per un nuovo esame.
- Stanleybet, in qualità di persona offesa dal reato, ha depositato in data 13.12.2012 ampia e dettagliata memoria ex art. 90 c.p.p. presso il Tribunale del Riesame di Trani.
- In data 01.03.2013, il Tribunale del Riesame di Trani ha incontrovertibilmente chiarito, da una parte, la netta differenza fra la Stanleybet e l’operatore austriaco SKS365 e, dall’altra, ha riconosciuto sussistente il “fumus commissi delicti” del reato di cui all’art. 4, co. 4bis, L. n. 401/1989, come prospettato dal PM, dott. Savasta, disponendo il sequestro di tutti i beni degli indagati collegati agli Operatori Stranieri. lp/AGIMEG