Home Attualità Società di scommesse intestate fittiziamente: Cassazione rigetta richiesta di risarcimento

Società di scommesse intestate fittiziamente: Cassazione rigetta richiesta di risarcimento

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La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dagli eredi di un imprenditore che aveva chiesto la riparazione per ingiusta detenzione dopo essere stato assolto dalle accuse di partecipazione a un’associazione per delinquere operante nel settore dei giochi e delle scommesse.

L’inchiesta riguardava un’organizzazione finalizzata al reimpiego di denaro e all’attribuzione fittizia di valori nel comparto dei giochi e delle scommesse, con l’obiettivo di controllare il mercato e ostacolare la concorrenza. All’interessato era contestata la partecipazione al sistema attraverso la titolarità formale di quote societarie.

L’assoluzione e la richiesta di indennizzo

Nel processo penale l’imputato era stato assolto dall’accusa associativa, poiché non disponeva di un reale potere decisionale nelle società coinvolte. Le quote risultavano intestate a suo nome solo formalmente. Dopo l’assoluzione era stata avanzata richiesta di riparazione per l’ingiusta detenzione subita tra il 2009 e il 2011.

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La Corte d’appello aveva negato l’indennizzo ritenendo che l’interessato avesse contribuito, con condotte gravemente imprudenti, all’adozione della misura cautelare. In particolare, era emerso che egli aveva accettato di figurare come intestatario di quote societarie nel settore del betting per sottrarre i beni del fratello a possibili confische.

Secondo i giudici, l’intestazione solo formale di quote di società operanti nei giochi e nelle scommesse, unite al totale disinteresse nella gestione, dimostrava la consapevolezza del ruolo svolto e la contiguità con l’organizzazione criminale.

Tale condotta è stata ritenuta macroscopicamente imprudente e idonea a ingenerare il convincimento dell’autorità giudiziaria circa il coinvolgimento nel sodalizio.

Riparazione esclusa per condotta imprudente

La Cassazione ha ribadito che il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione è escluso quando la persona abbia contribuito, con dolo o colpa grave, all’adozione della misura restrittiva. Nel caso esaminato, la consapevole intestazione fittizia delle quote societarie ha costituito una condotta prevedibilmente idonea ad attirare l’intervento dell’autorità giudiziaria. I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. mg/AGIMEG

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