La Corte di Cassazione ha confermato la condanna dell’amministratore di una società operante nel settore giochi e scommesse dichiarata fallita, ritenuto responsabile di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, rendendo definitiva la responsabilità penale.
I fatti
La Corte d’appello di Bari aveva riformato parzialmente la decisione di primo grado, confermando la responsabilità dell’amministratore per bancarotta fraudolenta documentale generica e per distrazione patrimoniale limitata alla somma di 979 euro.
L’imputato era stato invece assolto dall’ipotesi di bancarotta documentale specifica relativa alla sottrazione dei libri contabili, poiché tali documenti erano stati successivamente trasmessi al curatore fallimentare, seppur con ritardo.
Scritture contabili irregolari e crediti non ricostruibili
Secondo i giudici, le scritture contabili risultavano tenute in modo irregolare, tale da rendere impossibile ricostruire con precisione le vicende patrimoniali della società. In particolare, non era possibile verificare la sorte di un credito di circa 267.000 euro né individuare la destinazione di alcune somme risultanti dal bilancio.
La Corte ha ribadito che la bancarotta documentale generica sussiste quando le scritture esistono ma sono redatte in modo tale da impedire la ricostruzione del patrimonio e degli affari sociali, essendo sufficiente il dolo generico, cioè la consapevolezza dell’irregolarità e delle sue conseguenze.
Distrazione di somme e cessione dei crediti
È stata inoltre ritenuta correttamente accertata la distrazione di somme, nonostante la successiva corresponsione alla curatela. La cessione di crediti a una società riconducibile allo stesso amministratore e l’assenza di traccia della destinazione del corrispettivo hanno rafforzato il quadro indiziario di depauperamento del patrimonio sociale.
Restituzione tardiva irrilevante
La Cassazione ha chiarito che le condotte riparatorie successive non eliminano il reato quando intervengono dopo la dichiarazione di fallimento. La cosiddetta “bancarotta riparata” esclude la punibilità solo se il patrimonio sociale viene reintegrato prima del fallimento.
Reato di pericolo e tutela dei creditori
La Corte ha inoltre ricordato che la bancarotta fraudolenta è un reato di pericolo: non è necessario che il danno ai creditori si verifichi concretamente, essendo sufficiente che le condotte siano idonee a mettere a rischio le garanzie patrimoniali.
Decisione finale
Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese processuali, rendendo definitiva la responsabilità dell’amministratore per le condotte distrattive e per l’irregolare tenuta della contabilità. mg/AGIMEG

