Home In Evidenza Slot e VLT, TAR Liguria conferma il no alla licenza: “Giardini pubblici sono luoghi sensibili”

Slot e VLT, TAR Liguria conferma il no alla licenza: “Giardini pubblici sono luoghi sensibili”

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Il TAR Liguria ha respinto il ricorso presentato da una società contro il diniego della Questura di Genova al rilascio della licenza ex articolo 88 TULPS per la raccolta del gioco tramite sistemi VLT.

Il provvedimento era stato adottato dopo il parere del Comune di Genova, secondo cui il locale non rispettava le distanze minime previste dal regolamento comunale sulle sale da gioco e sui giochi leciti, a causa della presenza a circa 200 metri dei giardini Angelo Costa. La disciplina locale vieta infatti il rilascio di autorizzazioni per esercizi di gioco situati a meno di 300 metri da giardini, parchi, spazi pubblici attrezzati e altri spazi verdi pubblici attrezzati.

La società ricorrente aveva contestato la qualificazione dei giardini Angelo Costa come luogo sensibile, sostenendo che si trattasse di una zona di passaggio, con limitata presenza di verde, posta sopra un parcheggio.

La decisione del TAR

Il TAR ha però respinto la censura, rilevando che l’area è qualificata dal Piano urbanistico comunale come verde pubblico attrezzato e presenta elementi coerenti con tale destinazione, tra cui aree verdi, panchine, fontanelle e spazi pavimentati.

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I giudici hanno inoltre richiamato i futuri interventi previsti sull’area, tra cui un punto ristoro, un campo da bocce, un’area giochi per bambini, una zona per attività fisica e un’area cani, elementi che confermano la funzione di spazio pubblico destinato alla fruizione collettiva.

Respinte anche le contestazioni relative al difetto di istruttoria e alla violazione delle garanzie partecipative. La Questura, secondo il TAR, ha correttamente acquisito il parere del Comune sul rispetto delle distanze minime e ha motivato il diniego richiamando gli esiti di tale verifica. Il provvedimento finale ha inoltre preso in considerazione, seppure in modo sintetico, le osservazioni formulate dalla società dopo il preavviso di rigetto.

Il TAR ha infine respinto le censure di incompatibilità con il diritto europeo e con la Costituzione. Per i giudici, le limitazioni distanziometriche in materia di gioco lecito sono giustificate da ragioni di interesse generale, tra cui tutela della salute, prevenzione della ludopatia, protezione dei consumatori e ordine sociale. Il regolamento comunale è stato ritenuto proporzionato e non tale da impedire in modo generalizzato l’esercizio dell’attività sul territorio.

Il ricorso è stato quindi respinto nel merito, con compensazione integrale delle spese di giudizio. sm/AGIMEG

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