Il TAR Lazio ha annullato il provvedimento con il quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva applicato a Gamenet penali per complessivi 122.194,66 euro, contestando il mancato rispetto di alcuni livelli di servizio nella gestione della rete telematica degli apparecchi da gioco durante gli anni 2015 e 2016.
Il ricorso è stato accolto parzialmente. Il Tribunale non ha escluso gli inadempimenti contestati, ma ha giudicato manifestamente eccessivo l’importo complessivo delle penali e ha individuato un ulteriore errore nel metodo utilizzato per calcolare le somme relative alle VLT.
ADM potrà adottare un nuovo provvedimento e applicare nuovamente le penali, ma dovrà rideterminarne l’ammontare rispettando i criteri stabiliti dalla sentenza.
Penali ADM da applicare nella misura minima
Il contenzioso nasce dalle verifiche sul rispetto dei livelli di servizio previsti dalla convenzione del 20 marzo 2013 per la conduzione della rete telematica delle AWP e delle VLT. Nel maggio 2024 ADM aveva avviato il procedimento prospettando penali per 125.208,26 euro. Dopo le osservazioni presentate dal concessionario, l’importo era stato ridotto a 122.194,66 euro con il provvedimento dell’11 dicembre 2024.
Il TAR Lazio ha innanzitutto confermato che queste somme non costituiscono sanzioni amministrative, ma hanno natura contrattuale. Rappresentano infatti una quantificazione anticipata e forfettaria del danno derivante dall’inadempimento degli obblighi previsti dalla convenzione di concessione.
Di conseguenza, alle penali non si applicano le disposizioni della legge n. 689 del 1981 sulle sanzioni amministrative. ADM, inoltre, non è tenuta a dimostrare l’esistenza e l’ammontare effettivo del danno subito.
Il Collegio ha però ritenuto eccessivo l’importo complessivo, considerando la notevole distanza temporale tra gli inadempimenti del 2015 e 2016 e l’applicazione delle penali. Il TAR ha inoltre evidenziato che i criteri dettagliati per la loro quantificazione erano stati introdotti da ADM soltanto con la determinazione direttoriale del 16 marzo 2021, diversi anni dopo le violazioni contestate.
Per questi motivi, le penali relative al caso esaminato dovranno essere applicate nella misura minima prevista dall’articolo 30 e dall’Allegato 2 della convenzione, anche qualora questa risulti inferiore a quella stabilita successivamente dalla determinazione del 2021.
Il Tribunale ha comunque precisato che i criteri introdotti da ADM nel 2021 potranno continuare a trovare integrale applicazione per gli inadempimenti avvenuti dopo la loro adozione.

VLT, penali soltanto sugli apparecchi oltre la soglia del 50%
La sentenza interviene anche sul calcolo delle penali relative all’integrità del software delle VLT. La convenzione stabilisce che l’inosservanza del livello di servizio si verifica quando il problema viene riscontrato su un numero superiore al 50% degli apparecchi sottoposti alla verifica automatica.
ADM aveva determinato la somma prendendo in considerazione tutti gli apparecchi per i quali era stato rilevato il disservizio. Secondo il TAR, invece, la penale può essere applicata soltanto alle VLT che eccedono la soglia del 50%.
I disservizi riscontrati fino al raggiungimento di tale limite non possono quindi essere assoggettati alla penale. L’Agenzia dovrà tenere conto anche di questo principio nella nuova determinazione degli importi.
La pronuncia si inserisce nel contenzioso relativo alle penali per il mancato rispetto degli standard tecnici della rete degli apparecchi. Sullo stesso tema, il Consiglio di Stato aveva già chiarito la natura contrattuale delle penali applicate ai concessionari di slot e VLT, stabilendo che gli importi relativi a precedenti annualità dovessero essere rideterminati secondo i minimi previsti dalla convenzione.
Respinte le altre contestazioni del concessionario
Il TAR ha invece respinto le censure con cui il concessionario sosteneva che ADM dovesse provare il danno concreto e fornire ulteriore documentazione sui disservizi. Le informazioni sui livelli di servizio erano disponibili nell’area riservata messa a disposizione dei concessionari attraverso il sistema di controllo.
Secondo il Collegio, spettava quindi alla società acquisire e conservare quei dati, anche per dimostrare l’eventuale corretto adempimento o esercitare azioni di rivalsa nei confronti dei gestori degli apparecchi e dei fornitori delle piattaforme informatiche.
Il TAR ha pertanto annullato il provvedimento ADM dell’11 dicembre 2024, facendo salvi gli ulteriori atti che l’Agenzia potrà adottare nel rispetto della sentenza. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti. sb/AGIMEG

