Il TAR Veneto ha respinto il ricorso contro il diniego di una licenza per un’attività di gioco lecito, chiarendo che la cessione d’azienda non consente di aggirare i limiti sulle distanze dai luoghi sensibili se l’attività originaria non è più in esercizio. Il principio riguarda in generale gli apparecchi da gioco, sia VLT sia AWP.
Il caso
La vicenda riguarda un’attività di gioco lecito svolta mediante apparecchi collegati alla rete statale, oggetto di cessione d’azienda nel 2025. La ricorrente aveva acquistato un complesso già destinato al gioco e aveva chiesto il rilascio della licenza ex art. 88 TULPS per proseguire l’attività.
L’esercizio era attivo da anni, con autorizzazioni rilasciate prima dell’entrata in vigore della normativa regionale che introduce limiti di distanza dai cosiddetti “luoghi sensibili”.
Il diniego della Questura
La Questura ha respinto la domanda rilevando che i locali si trovavano a meno di 400 metri da siti sensibili, tra cui un luogo di culto e una struttura sanitaria.
Secondo l’Amministrazione, la richiesta non poteva essere considerata una prosecuzione dell’attività precedente, ma doveva essere qualificata come una nuova apertura, soggetta alle regole più restrittive.
La posizione della ricorrente
La ricorrente ha sostenuto di essere subentrata in un’attività già esistente, e quindi di poter beneficiare della deroga prevista per le sale già operative prima dell’entrata in vigore della legge regionale.
Ha inoltre contestato sia la qualificazione dei luoghi sensibili sia la valutazione della continuità aziendale.
La decisione del TAR
Il TAR ha respinto il ricorso, individuando nella revoca della precedente licenza l’elemento decisivo.
Secondo i giudici, la deroga prevista dalla normativa regionale si applica solo alle attività effettivamente esistenti e operative, cioè esercitate sulla base di un titolo autorizzatorio valido. Nel caso concreto, la revoca della licenza aveva determinato la cessazione dell’attività, interrompendo la continuità aziendale.
Di conseguenza, la domanda presentata dalla ricorrente è stata correttamente qualificata come nuova apertura, anche se riferita a locali già utilizzati in passato per il gioco.
I limiti sulle distanze per il gioco
Una volta qualificata l’attività come nuova, trovano applicazione i limiti distanziometrici previsti dalla legge regionale, che riguardano in generale l’installazione di apparecchi da gioco, siano essi VLT o AWP.
Il TAR ha chiarito che è sufficiente la presenza anche di un solo luogo sensibile entro la distanza prevista per giustificare il diniego.
L’esito
Il ricorso è stato quindi respinto. Il Tribunale ha confermato la legittimità del diniego della Questura, ribadendo che la continuità dell’attività di gioco non può essere riconosciuta in assenza di un valido titolo autorizzatorio.
La decisione evidenzia un principio di rilievo per il settore: la cessione d’azienda non consente di mantenere automaticamente i benefici previsti per le attività preesistenti, se l’attività è stata interrotta, e le nuove richieste devono rispettare i limiti previsti per l’installazione di apparecchi da gioco, inclusi VLT e AWP. mg/AGIMEG










