Il Tribunale di Messina ha accolto il ricorso del titolare di un Ctd Stanley, e ha annullato la sanzione – per oltre 24mila euro – comminata dall’Ufficio Regionale della Sicilia dopo aver costatato che nel locale erano stati istallati 8 apparecchi da intrattenimento. IL giudice siciliano ha svolto una lunga disamina dell’evoluzione normativa italiana alla luce delle sentenze della Corte di Giustizia, fino a arrivare al bando Monti e alla sentenza Laezza che ha riconosciuto la natura discriminatoria della clausola che imponeva la cessione gratuita dei beni che costituiscono la rete di raccolta. Di conseguenza, “deve ritenersi applicabile il principio di prevalenza del diritto europeo sul quello interno con conseguenze disapplicazione di quest’ultimo”. E quindi “la mancanza di concessione non può costituire oggetto di sanzioni”. In sostanza, la natura discriminatoria della clausola sulla cessione della rete giustifica la decisione dei Ctd di non partecipare alla gara, devono quindi ritenersi illegittime le sanzioni comminate ai centri. L’illegittimità poi riguarda non solo la raccolta delle scommesse, ma anche l’istallazione delle slot. gr/AGIMEG