Slot, Tar Veneto: respinto il provvedimento cautelare di un esercente, Camera di Consiglio fissata il 16 dicembre

Il Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto si è pronunciato sul ricorso di un esercente contro il Comune di Padova per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, dell’ordinanza n. 46/2014, emessa dal Comune di Padova in data 4/11/2014, con la quale si dispone che “l’orario massimo di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro “di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS collocati nelle tipologie di esercizi” autorizzati “ex art. 88 TULPS” è fissato dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 22.00 di tutti i giorni, festivi compresi”. Il Tribunale respinge l’istanza di emissione di provvedimento cautelare urgente e fissa per la camera di consiglio per il 16 dicembre 2014 visto che non sussiste il requisito del “periculum in mora, in quanto, tenendo conto che l’attività in questione non viene eliminata ma solo limitata nell’orario, dal bilanciamento tra l’interesse pubblico tutelato dall’Amministrazione comunale e l’interesse economico della società ricorrente emerge la prevalenza del primo; ritenuto, inoltre, prima facie, che il ricorso non appare assistito neppure dal requisito del fumus boni iuris, alla luce della normativa attualmente vigente e della giurisprudenza formatasi di recente in ordine alla possibilità per i Comuni di disciplinare gli orari degli esercizi ove si svolge il gioco d’azzardo autorizzato”. mdc/AGIMEG