Il titolare di una sala giochi ha presentato un ricorso al Tar del Veneto per chiedere l’annullamento dell’ordinanza del Comune di Tezze sul Brenta avente ad oggetto la “Disciplina comunale degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 TULPS e negli esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione, in attuazione della L.R. n. 38 del 10.9.2019 “Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d’azzardo patologico”.
i giudici hanno ricordato che “è ormai consolidato l’orientamento giurisprudenziale, da ultimo richiamato nella sentenza di questo Tribunale n. 1317/2022, in cui “si osserva che la giurisprudenza amministrativa ha ormai univocamente riconosciuto alle amministrazioni comunali (e, nella specie, al Sindaco, in base all’art. 50, comma 7 del Tuel) il potere di disciplinare gli orari delle sale da gioco o di accensione e spegnimento degli apparecchi durante l’orario di apertura degli esercizi in cui i medesimi sono installati”.
Inoltre, “la prevista limitazione ad otto ore dell’orario di funzionamento degli apparecchi di gioco lecito, come già più volte affermato dalla giurisprudenza in materia, può considerarsi rispettosa anche del principio di proporzionalità rispetto agli obiettivi perseguiti (prevenzione, contrasto e riduzione del gioco d’azzardo patologico), realizzando un ragionevole contemperamento degli interessi economici degli imprenditori del settore con l’interesse pubblico a prevenire e contrastare fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo”.
Per questi motivi il Tar del Veneto ha deciso di respingere il ricorso e confermare la validità degli atti impugnati. ac/AGIMEG