Slot, Tar Veneto: “Legittime le limitazioni orarie al funzionamento degli apparecchi di gioco da parte dei Comuni”

“La prevista limitazione ad otto ore dell’orario di funzionamento degli apparecchi di gioco lecito (…) può considerarsi rispettosa del principio di proporzionalità rispetto agli obiettivi perseguiti (prevenzione, contrasto e riduzione del gioco d’azzardo patologico), realizzando un ragionevole contemperamento degli interessi economici degli imprenditori del settore con l’interesse pubblico a prevenire e contrastare fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo”. Con questa motivazione il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha respinto il ricorso di una società – che gestisce nella regione oltre 60 sale da gioco dotate di apparecchi da divertimento e intrattenimento (Awp e Vlt) – contro l’ordinanza del Sindaco del Comune di Pove del Grappa (VI) avente ad oggetto “Disciplina comunale degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro, installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del TULPS e negli esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione, in attuazione della l.r. n. 38 del 10.09.2019 “Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d’azzardo patologico”, con cui il Comune ha stabilito in otto ore giornaliere l’orario di funzionamento ed utilizzo degli apparecchi per il gioco lecito, intrattenimento e svago con vincita in denaro, collocati in locali o punti di offerta del gioco ai sensi degli articoli 86 e 88 del TULPS e collocati in altre tipologie di esercizi commerciali”, prevedendo le seguenti fasce orarie “di interruzione del gioco”, in cui i predetti apparecchi di gioco devono essere spenti: – dalle ore 07:00 alle ore 10:00; – dalle ore 13:00 alle ore 15:00; – dalle ore 18:00 alle ore 20:00; – dalle ore 22:00 alle ore 07:00″.

Il ricorso, ad avviso del collegio, è infondato. “Innanzitutto, si ribadisce il carattere non cogente dell’Intesa raggiunta, in data 7 settembre 2017, in sede di Conferenza Unificata, come da giurisprudenza prevalente del Consiglio di Stato. Tanto premesso, non si può aderire neppure alla tesi della ricorrente, secondo cui la legge regionale n. 38 del 2019, all’art.8, avrebbe ‘legificato’ il contenuto dell’Intesa del 7 settembre 2017, imponendo, in tutto il territorio della Regione Veneto, il limite massimo di interruzione del gioco in sei ore al giorno, secondo le fasce da individuare con delibera di Giunta, senza che i Comuni potessero più individuare fasce ulteriori di interruzione dal gioco”.
“Come già più volte evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa, nell’attuale quadro normativo nazionale ed europeo in materia, anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 2014, restano ferme le competenze degli Enti locali e dunque la facoltà degli stessi di porre in essere gli interventi necessari a garantire il corretto equilibrio tra la libertà di iniziativa economica ex art. 41 della Costituzione e la tutela della sicurezza, della salute, della libertà e dignità umana, in ragione delle specifiche problematiche di ciascun territorio. Invero, la limitazione degli orari di apertura delle sale da gioco o scommessa e degli altri esercizi in cui sono installate apparecchiature per il gioco può essere sempre disposta dal Comune per la tutela della salute pubblica ed il benessere socio-economico dei cittadini ai sensi dell’art. 50, comma 7, del Dlgs n. 267/2000, allo scopo di prevenire, contrastare e ridurre il fenomeno del gioco d’azzardo patologico (GAP)”.

“Anzi – affermano i giudici – la giurisprudenza amministrativa si è espressa nel senso che, in capo ai Comuni, sussista non solo il potere, ma anche un vero e proprio obbligo di adottare interventi limitativi nella regolamentazione delle attività di gioco, dettato da esigenze di tutela della salute pubblica. La giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto la legittimità di limitazioni orarie al funzionamento degli apparecchi di gioco da parte dei Comuni ben superiori a quello che, invece, la ricorrente deduce essere il limite massimo e parametro di ragionevolezza sulla base dell’Intesa. Va ribadito, inoltre, che è la stessa Intesa, richiamata dalla legge regionale, a prevedere la possibilità di mantenere le misure locali più restrittive (cfr. punto 5 dell’Intesa “accentuare l’azione preventiva e di contrasto al gioco di azzardo patologico” dove si prevede che “…Le disposizioni specifiche in materia, previste in ogni Regione o Provincia autonoma, se prevedono una tutela maggiore, continueranno comunque ad esplicare la loro efficacia”). E, comunque, l’ordinanza in questione limita l’orario di funzionamento delle apparecchiature di gioco mentre non incide sull’apertura al pubblico delle sale da gioco, per cui le stesse possono comunque organizzare le loro attività continuando ad offrire altri servizi negli orari i cui tali apparecchiature devono restare spente. Infine, va evidenziato che, anche alla luce delle decisioni della Corte di giustizia dell’Unione Europea nel settore dell’esercizio dell’attività imprenditoriale del gioco lecito, le esigenze di tutela della salute sono da ritenere prevalenti rispetto a quelle economiche”. cr/AGIMEG