“Non sussiste il requisito del periculum in mora, in quanto, tenendo conto che l’attività in questione non viene eliminata ma solo limitata nell’orario, dal bilanciamento tra l’interesse pubblico tutelato dall’Amministrazione comunale e l’interesse economico della società ricorrente emerge la prevalenza del primo”. E’ quanto scrive il Presidente della Terza Sezione del Tar Veneto, Giuseppe Di Nunzio, in un decreto in cui ha respinto la richiesta di sospendere l’ordinanza con cui il Sindaco di Padova ha fissato dei limiti orari per il funzionamento degli apparecchi da intrattenimento. Nel provvedimento, il giudice spiega anche che, a un primo esame, “il ricorso non appare assistito neppure dal requisito del fumus boni iuris, alla luce della normativa attualmente vigente e della giurisprudenza formatasi di recente in ordine alla possibilità per i Comuni di disciplinare gli orari degli esercizi ove si svolge il gioco d’azzardo autorizzato”. La domanda cautelare verrà nuovamente discussa in camera di consiglio nell’udienza fissata per il 16 dicembre prossimo. rg/AGIMEG