Il Tar Veneto ha accolto un ricorso della Adria Gaming Vicenza srl contro il Comune di Legnago ed il provvedimento di chiusura della sala. La società ricorrente aveva infatti chiuso alcune volte il proprio locale alle 4 invece delle 2 come previsto dal regolamento comunale e per questo le erano state inflitte sanzioni amministrative pecuniarie. Decorsi oltre due mesi dal riscontro dell’ultima violazione, il Comune, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, ha disposto la sospensione dell’attività imprenditoriale per tre giorni consecutivi. Secondo il Tar tale provvedimento è illegittimo perché in primo luogo “non è stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento”. Inoltre “contrariamente a quanto si legge nell’ordinanza gravata (“ritenuti sussistenti i presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria prevista dall’art. 17 quater del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza …”), difettavano i presupposti per l’applicazione della norma primaria posta dal Comune a fondamento del potere sanzionatorio esercitato”. Il Tar ha quindi accolto in parte il ricorso, annullando il provvedimento di sospensione, ma respingendo la domanda risarcitoria del ricorrente. es/AGIMEG