Slot, Tar Lazio: “Il subentro non equivale a nuova apertura e quindi non è soggetto alle limitazioni del Regolamento dei giochi”

Il titolare di un esercizio commerciale ha presentato un ricorso al Tar del Lazio per chiedere l’annullamento del provvedimento del Decimo Municipio di Roma Capitale con il quale era stata negata la prosecuzione dell’attività di installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici poiché non rispettava la distanza minima da un istituto scolastico.

Con la presente iniziativa processuale la ricorrente avversa la determinazione con la quale l’Amministrazione resistente ha espresso diniego alla prosecuzione delle attività di installazione di slot di altri giochi leciti, che la ricorrente aveva medio tempore avviato con apposita scia presentata il 31.1.2023, nell’ambito dell’esercizio commerciale per somministrazione di alimenti e bevande, comprensivo delle suddette attività di slot machine e giochi leciti, acquistato a mezzo rogito notarile del 17.11.2022.

Ad avviso del Collegio “è fondato il primo motivo di ricorso, laddove si censura il contrasto dell’art.7, co.1 della delibera comunale n.31/2017, siccome modificata con successiva delibera n.92/2019, recante “Regolamento sale gioco e giochi leciti”, con l’art.4 della legge regionale Lazio n.5/2013”.

“La disposizione in ultimo citata, siccome novellata dapprima con l.r n.16/2022 e quindi con l.r. n.19/2022, al comma 1 stabilisce, fra l’altro, che l’apertura di nuove sale gioco è consentita a condizione che (lett. a) siano ubicate a distanza non inferiore a 250 metri dagli istituti scolastici di qualsivoglia grado. Il co.1 bis autorizza i Comuni ad introdurre “ulteriori limitazioni” e, in caso di contrasto con la normativa regionale, prevale, ai sensi del successivo co.1 ter, la norma più restrittiva”. Invece, “il regolamento adottato da Roma Capitale non solo prevede disposizioni allo stato più restrittive, laddove (all’art.6, co.1) mantiene la condizione della distanza non inferiore a 500 metri (quando invece la norma della legge regionale novellata nel 2022, la riduce a 250, ma (soprattutto) all’art.7, co.1, amplia (rispetto alla legge regionale) l’ambito applicativo della restrizione, introducendola anche nella diversa ipotesi di “cambio di titolarità dell’attività” (circostanza aderente alla fattispecie in esame). Tale indirizzo è in effetti censurabile, per diretto contrasto con l’art.4, co.1 della l.r. Lazio n.5/2013, che limita le condizionalità solo al caso di “apertura di nuove sale gioco”.

Inoltre, “secondo il principio individuato dal Consiglio di Stato, l’estensione dell’applicazione delle previsioni condizionali di cui all’art.6, co.1 della delibera n.31/2017 alla diversa fattispecie del trasferimento della titolarità dell’esercizio, oltre a non trovare supporto nella citata fonte regionale, determina obiettivamente un’eccessiva compressione alla libera iniziativa economica del privato, intervenendo (al di fuori della previsione di legge) anche nei confronti di esercizi in corso e comprimendo le possibilità di esplicazione dell’attività economica (è evidente che il titolare della sala gioco in esercizio perderebbe una parte rilevante del valore commerciale dell’attività, ove, alienando l’esercizio, l’attività di gioco lecito, prima regolarmente esercitata, non potesse più essere praticata dal nuovo acquirente)”.

Per questi motivi il Tar del Lazio ha accolto il ricorso e sospeso l’esecutività del provvedimento impugnato dalla parte ricorrente. ac/AGIMEG