Slot: Tar Lazio, in caso di violazione dell’88 tulps gli enti locali non possono bloccare l’attività fino al pagamento della sanzione

Parzialmente accolto il ricorso del gestore di una sala contro il comune di Marino, che aveva impugnato il provvedimento con il quale il comune ha disposto l’interdizione dell’attività di sala giochi
“fino ad avvenuto adempimento di quanto disposto dalla Guardia di Finanza per la sanzione amministrativa pecuniaria comminata. Tale sanzione era dovuta al fatto che l’esercente aveva installato apparecchi da intrattenimento senza essere munito di autorizzazione, violando l’art 88 del TULPS. Secondo Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio “all’Ente locale è consentita la sospensione dell’attività del gestore per un massimo di trenta giorni (da graduare dunque in ordine alla gravità della violazione contestata), ma non di inibirne l’attività “sine die” come di fatto accade quando si commisura la chiusura all’avvenuto pagamento della sanzione comminata”.
Non si autorizza però “il ricorrente a riprendere l’utilizzo delle due apparecchiature per cui è pendente la controversia”. lp/AGIMEG