Il Tar Lazio respinge tre ricorsi intentati da società di noleggio slot che erano state cancellate dal registro Ries perché ritenute a rischio di infiltrazioni mafiose. Le compagnie avevano anche ricevuto le interdittive dalle prefetture competenti. In proposito, il Tar nelle sentenze ricorda che “Nella declinazione applicativa che il Consiglio di Stato ha fatto dell’istituto in commento la misura interdittiva, essendo il potere esercitato espressione della logica di anticipazione della soglia di difesa sociale e, dunque, finalizzata ad assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto alle attività della criminalità organizzata, non deve necessariamente collegarsi ad accertamenti maturati in sede penale di carattere definitivo sull’esistenza della contiguità dell’impresa con organizzazioni malavitose, e quindi del condizionamento in atto dell’attività di impresa, ma può essere sorretta da elementi sintomatici e indiziari da cui emergano sufficienti elementi del pericolo che possa sussistere il tentativo di ingerenza nell’attività imprenditoriale della criminalità organizzata”. In altre parole, “pur essendo necessario che siano individuati (ed indicati) idonei e specifici elementi di fatto, obiettivamente sintomatici e rivelatori di concrete connessioni o possibili collegamenti con le organizzazioni malavitose, che sconsigliano l’instaurazione di un rapporto dell’impresa con la Pubblica amministrazione, non è necessario un grado di dimostrazione probatoria analogo a quello richiesto per dimostrare l’appartenenza di un soggetto ad associazioni di tipo camorristico o mafioso, potendo l’interdittiva fondarsi su fatti e vicende aventi un valore sintomatico e indiziario e avvalersi dell’ausilio di indagini che possono risalire anche ad eventi verificatisi a distanza di tempo”. lp/AGIMEG