“Un soggetto professionale deve essere consapevole della situazione di irregolarità”. E’ la conclusione alla quale è arrivata la Corte di Cassazione in un ricorso presentato dal rappresentante di una società di Napoli, al quale erano stati sequestrati due apparecchi da intrattenimento privi di collegamento alla rete telematica. Il ricorrente aveva presentato ricorso in quanto, avendo ricevuto la richiesta del Preu forfettario da parte del concessionario di rete, si era convinto “circa la legittimità dell’esercizio anche in assenza di collegamento”. Per la Cassazione invece, non soltanto il giudice del merito “aveva valutato l’essere il trasgressore un soggetto professionale, che doveva essere consapevole della situazione di irregolarità, ma essendosi anche la corte locale diffusa nel richiamare (ciò che nel ricorso non si ricorda), tra l’altro, che “il comportamento del concessionario non può essere considerato come scriminante, … perché non risulta che allo stesso sia mai stata espressamente richiesta una interpretazione della normativa o un chiarimento sulla possibilità di utilizzare la macchina senza collegamento telematico”. La corte indica anche come il soggetto professionale non avrebbe dovuto “adeguarsi a un pagamento forfettario che peraltro sapeva non dovuto” (sul punto la corte d’appello richiama succintamente le disposizioni in base alle quali il pagamento forfettario è previsto nel caso in cui apparecchi non trasmettano i dati del contatore di gioco per malfunzionamento, ma non nel caso in cui gli apparecchi non siano collegati, nel qual caso vanno collocati in magazzino). Anche da tale punto di vista, dunque, la censura è infondata”. La corte ha quindi rigettato il ricorso. es/AGIMEG