La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un gestore di slot, confermando in via definitiva la condanna per peculato per l’omesso versamento delle somme derivanti dagli incassi degli apparecchi AWP, in particolare del PREU e di altre quote dovute nell’ambito del rapporto concessorio con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
La Suprema Corte ha così reso definitiva la decisione della Corte d’appello di Firenze, che aveva confermato la sentenza di primo grado emessa dal GUP del Tribunale di Firenze, con la condanna a due anni e sei mesi di reclusione (pena ridotta per il rito abbreviato), oltre al risarcimento dei danni in favore delle società concessionarie costituite parti civili: Admiral Gaming Network, Codere Network e Snaitech.
Gestore AWP come incaricato di pubblico servizio

Secondo la ricostruzione accolta dai giudici, l’uomo, in qualità di gestore incaricato della raccolta e del riversamento delle somme, rivestiva la qualifica di incaricato di pubblico servizio. Le somme incassate tramite le AWP sono state ritenute denaro pubblico sin dal momento della riscossione, e non nella disponibilità del gestore come soggetto privato.
Proprio su questo punto si è concentrata gran parte della difesa, che in Cassazione ha sostenuto che l’omesso versamento integrasse al più un inadempimento contrattuale o una diversa fattispecie penale. Una tesi respinta dalla Suprema Corte, che ha richiamato la giurisprudenza consolidata, incluse le Sezioni Unite, secondo cui il gestore di apparecchi da gioco non svolge una mera attività materiale, ma esercita funzioni riconducibili al pubblico servizio.
Escluse attenuanti e riqualificazioni del reato
I giudici di legittimità hanno inoltre respinto tutte le ulteriori censure difensive, comprese:
• la richiesta di riqualificazione del reato;
• le questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione alla qualifica del gestore;
• la domanda di riconoscimento dell’attenuante della particolare tenuità del fatto;
• la richiesta di continuazione con altri reati di natura fallimentare.
In particolare, la Cassazione ha escluso la particolare tenuità alla luce del carattere sistematico delle condotte e degli importi complessivamente elevati trattenuti dall’imputato, pari a oltre 790.000 euro, somme mai restituite neppure parzialmente. Quanto ai profili fallimentari, la Corte ha ribadito la piena autonomia del reato di peculato rispetto alla bancarotta, trattandosi di fattispecie che tutelano beni giuridici differenti. Alla luce di tali valutazioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. mg/AGIMEG

