Per il Tar Lombardia sono legittimi i limiti di orario stabiliti dal Comune di Milano per le sale giochi e per l’uso degli apparecchi da intrattenimento. Con questa motivazione il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso presentato da un titolare di una sala contro l’ordinanza comunale che limita il funzionamento di slot e vlt dalle 9 alle 12 e dalle 18 alle 23. Nella sentenza si legge che “il fondamento normativo del potere esercitato dal Comune di Milano è costituito dall’art. 50 del d.lgs. n. 267/2000, ove si assegna al Sindaco il compito di coordinare ed organizzare, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti”. Inoltre, sulla presunta incompentenza del sindaco in materia di limiti orari, il Tar ricorda che “la Corte Costituzionale ha precisato che le norme che stabiliscono e contingentano il gioco d’azzardo sono finalizzate a tutelare soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio-assistenziale, e a prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo, nonché ad evitare effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica, sicché non sono riferibili alla competenza legislativa statale in materia di “ordine pubblico e sicurezza”. lp/AGIMEG