Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso intentato da Aams e Mef contro la sentenza con cui il Tar Lazio aveva di fatto censurato l’esclusione del Lotto dalla disciplina generale dei giochi a distanza. A intentare il ricorso originario era stata la Bplus (ora Global Starnet) che in realtà si scagliava contro il lancio delle slot online. In sostanza la compagnia chiedeva che la gestione delle versione virtuale delle slot fosse affidata a quelle compagnie che già commercializzavano il gioco a terra, al pari di quanto era avvenuto con la versione online del Lotto. Il Tar Lazio tuttavia aveva ribaltato la questione, censurando “la rilevata irragionevolezza del diverso trattamento riservato (…) all’esercizio del gioco del lotto e giochi complementari”. In sostanza secondo i giudici di primo grado l’Amministrazione “avrebbe preservato il concessionario della rete fisica di tale gioco dalla concorrenza discendente dalla diffusione on line del medesimo gioco, non introducendo analoga disposizione per i concessionari della rete telematica di videolotteries”.
Sulla questione è intervenuto adesso il Consiglio di Stato che con una sentenza di oggi ha accolto l’appello principale, ovvero quello presentato dalle Amministrazioni – e respinto quello incidentale presentato dalla Bplus per censurare la disciplina delle slot online. “Per l’effetto” della sentenza, concludono i giudici di Palazzo Spada, “in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado”.Di seguito il testo della sentenza sentenza. gr/AGIMEG
Slot online, Consiglio di Stato: “Il decreto del 2011 distorce il mercato, ma correggerlo sarebbe ancora più dannoso”
Il regolamento delle slot online “sembra effettivamente introdurre elementi distorsivi rispetto a una corretta dinamica concorrenziale”, tuttavia se si accogliesse la domanda di Bplus – di affidare le slot online in esclusiva alle concessionarie che hanno creato la rete delle vlt – si creerebbero delle distorsioni ancora maggiori. E’ quanto afferma il Consiglio di Stato nella sentenza con cui respinge il ricorso incidentale intentato dalla concessionaria.
I giudici si riferiscono al testo del decreto Abruzzo con cui venne disposta la sperimentazione delle vlt. “In tale fase storica” sottolineano, “mancava ancora una specifica disciplina della raccolta dei giochi on line, e dunque le concessioni già rilasciate per la raccolta a distanza, ivi comprese quelle da attivare e gestire tramite VTL, ricomprendevano appunto anche la possibilità di attivare tale ulteriore modalità di raccolta”. La decisione di separare le vlt fisiche dalle slot online è successiva, e è stata assunta dai Monopoli con il decreto direttoriale del 2011, quello che ha appunto impugnato Bplus. Solo con questo provvedimento, infatti, “l’Amministrazione ha palesato per la prima volta l’intento di fare oggetto di separate procedure di affidamento la gestione della raccolta del gioco on line, scindendola dall’originaria disciplina che la accomunava alla raccolta mediante VTL in “ambienti dedicati”. Un’operazione su cui “è quanto meno lecito dubitare”, scrive ancora il Consiglio di Stato. La delega affidata ai Monopoli con il decreto Abruzzo “era intesa unicamente a realizzare un “adeguamento” della disciplina regolamentare risalente al 2007”, mentre i Monopoli hanno dato vita a una “separazione e distinta regolamentazione di una particolare modalità di raccolta dei giochi”.
Tuttavia, la richiesta di Bplus non può essere accolta. “Tale soluzione” spiega il Collegio, “lungi dal determinare il venir meno delle evidenziate distorsioni delle corrette dinamiche concorrenziali nel mercato in questione, creerebbe in quest’ultimo un vulnus ancora più grave attraverso la sottrazione alle procedure di affidamento della gestione di una più o meno vasta categoria di giochi”. Ininfluente secondo i giudici il fatto che solo una cerchia ristretta di prodotti verrebbero sottratti alla concorrenza: “la creazione di una “zona franca” comporterebbe il rischio di apertura di ulteriori e diversi fronti di contenzioso da parte di altri soggetti, a loro volta asseritamente titolari di posizioni pregresse meritevoli di tutela”.gr/AGIMEG
Slot online, Consiglio di Stato: “Tar non poteva annullare il decreto sul Lotto online”
Il Tar Lazio – nella sentenza con cui ha giudicato discriminatoria la scelta di affidare il lotto online alla compagnia che già gestiva il gioco a terra – si è pronunciato “su una domanda diversa da quella effettivamente proposta dalla parte attrice”. La sottolinea il Consiglio di Stato nella sentenza sul ricorso incidentale presentato da Bplus-Global Starnet. Questa in realtà si scagliava contro il lancio delle slot online, e chiedeva che la gestione di questi giochi fosse affidata a quelle compagnie che avevano partecipato alla sperimentazione delle videolotterie. E per avvalorare la propria tesi, portava come esempio il caso del lotto per il quale – nello stesso decreto direttoriale del 2011 – era stata adottata la soluzione opposta: il canale online era infatti stato affidato in esclusiva alla concessionaria che già commercializzava il gioco a terra. Il Tar Lazio tuttavia aveva ritenuto legittima la scelta operata con le slot, e censurato quella del Lotto. Quest’ultima “avrebbe preservato il concessionario della rete fisica di tale gioco dalla concorrenza discendente dalla diffusione on line del medesimo gioco, non introducendo analoga disposizione per i concessionari della rete telematica di videolotteries”, scriveva il giudice di primo grado.
Una pronuncia che, sottolinea adesso il Consiglio di Stato, viola il ” principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato”. Infatti, “il differente “regime” fissato dal medesimo decreto per il lotto e i giochi complementari” veniva citato “unicamente quale parametro di riferimento della disparità di trattamento, lamentata quale sintomo del denunciato vizio di eccesso di potere”. E i giudici di Palazzo Spada rilevano che gli stessi colleghi di primo gradi si erano “posto il problema (…) della non corrispondenza di siffatto decisum all’utilità auspicata dalla ricorrente”, ma avevano concluso che “la istante avrebbe potuto comunque ritrarre vantaggio dalla complessiva rimeditazione della materia che l’Amministrazione avrebbe potuto compiere nell’esercizio della propria residua discrezionalità, a valle della decisione di annullamento”. gr/AGIMEG