La Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione conferma l’accertamento disposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di un gestore: in sostanza avrebbe acquisito degli apparecchi da intrattenimento nuovi, e poi li avrebbe rivenduti – a un prezzo nettamente inferiore, visto che nel frattempo il Decreto interdirettoriale 19 settembre 2006 aveva imposto nuovi standard tecnologici – a un’altra società di gestione, di cui comunque era socio.
Con l’avviso di accertamento l’Agenzia delle Entrate ha contestato la quantificazione dell’Irpef, ritenendo che la decurtazione del valore dei beni ammortizzabili non fosse giustificata. Una posizione che poi hanno accolto anche le Commissioni Tributarie, sostenendo che “se gli apparecchi in questione fossero stati superati dalle nuove norme in materia (vale a dire vietati) non si vede come avrebbero potuto essere collocati, sia pure a prezzi stracciati, sul mercato”. Il gestore ha replicato che gli apparecchi potevano essere ancora utilizzati fino al termine di revoca previsto dal Decreto Interdirettoriale. Il decreto “aveva sicuramente deprezzato tutti i beni, ma essi continuavano ad avere un valore di mercato, sebbene fortemente ribassato” proprio in considerazione del fatto che sarebbe stato necessario sostituirli a breve. Fino a quel momento, tuttavia, potevano essere rivenduti.
La Cassazione tuttavia ritiene che le decisioni prese in primo grado e in appello dalle Commissioni Tributarie siano legittime, e abbiano evidenziato come l’operazione effettuata dal gestore susciti una serie di perplessità. I giudici regionali in particolare “hanno integralmente confermato la sentenza di primo grado attraverso un ragionamento presuntivo che ha valorizzato sia le circostanze che i videogiochi erano stati utilizzati dall’impresa individuale per pochi mesi ed erano stati poi dismessi ad un prezzo irrisorio, che rendeva l’intera operazione antieconomica, sia il collegamento temporale tra le vicende relative alla cessione degli apparecchi e quelle relative alla costituzione di altra società, esercente la medesima attività, di cui l’odierno ricorrente era socio”. lp/AGIMEG