La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un operatore contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in una controversia relativa al Prelievo erariale unico, il Preu, per l’anno d’imposta 2017.
La vicenda nasce da due avvisi di accertamento con cui ADM aveva richiesto alla società il pagamento del Preu, oltre alle sanzioni, in relazione a tre slot installate nei locali in cui la società svolgeva la propria attività commerciale. Secondo l’Amministrazione, gli apparecchi non consentivano una corretta trasmissione dei dati di gioco al sistema centrale, perché risultavano manomessi.
La contestazione della società
La società aveva impugnato gli avvisi sostenendo, tra l’altro, che durante la verifica nei locali commerciali non fosse stata informata della possibilità di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa davanti agli organi della giustizia tributaria.
Secondo la ricorrente, questa omissione avrebbe dovuto determinare l’invalidità degli avvisi di accertamento. La Cassazione ha però respinto questa tesi, chiarendo che gli obblighi informativi previsti dallo Statuto del contribuente, pur rilevanti, non sono espressamente previsti a pena di nullità. Per questo la mancata informazione sulla facoltà di farsi assistere da un professionista non comporta automaticamente l’annullamento degli atti.
Il punto decisivo: la manomissione delle slot
Il nodo centrale del provvedimento riguarda la possibilità per ADM di determinare il Preu in via induttiva. La società sosteneva che dagli atti non emergesse davvero lo scollegamento degli apparecchi dalla rete statale né l’impossibilità di rilevare i dati di gioco.

La Cassazione ha però ritenuto questa censura non decisiva. Secondo i giudici, la sentenza di appello non si fondava soltanto sul mancato collegamento alla rete, ma soprattutto sulla manomissione degli apparecchi e sul fatto che questa impedisse il corretto trasferimento dei dati di gioco al sistema centrale.
Nei verbali di constatazione relativi agli accessi compiuti nel 2017 erano stati segnalati, oltre alla rimozione dei sigilli antimanomissione su due apparecchi, anche scostamenti tra i dati memorizzati dalla scheda di gioco e quelli trasmessi al dispositivo di controllo. Per la Corte, questa discrepanza consentiva di ritenere non affidabile la lettura dei dati effettivi.
Legittimo il calcolo presuntivo
La Cassazione ha quindi confermato che, quando gli apparecchi non sono collegati alla rete statale o comunque non consentono la lettura corretta delle somme giocate, anche a causa di manomissioni, l’Amministrazione può procedere alla determinazione induttiva dell’imponibile.
In questi casi, la legge consente di calcolare il Preu su un imponibile medio forfetario giornaliero, proprio perché non è possibile ricostruire con precisione il volume reale delle giocate. Il ricorso è stato rigettato. mg/AGIMEG

