Slot manomessa per giocare gratis: condanna definitiva per frode informatica

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per frode informatica nei confronti di un soggetto che aveva alterato il funzionamento di una slot per effettuare giocate senza inserire denaro. Il giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile, rendendo definitiva la responsabilità penale.

La vicenda

L’imputato è stato sorpreso mentre utilizzava un dispositivo che consentiva di inserire le monete nell’apparecchio e recuperarle immediatamente, senza che venissero trattenute nella cassa, permettendo comunque l’attivazione delle giocate.

Il sistema informatico della macchina registrava le giocate, ma il denaro risultava mancante, causando una perdita economica per il proprietario e per il gestore.

La querela e la persona offesa

La difesa aveva contestato la validità della querela sostenendo che legittimato a proporla fosse il gestore del bar e non la società proprietaria dell’apparecchio.

La Cassazione ha chiarito che la persona offesa dal reato è il titolare dell’interesse direttamente leso, individuato nella società proprietaria della slot, a cui hanno manipolato il sistema informatico e che subisce il danno economico e fiscale derivante dall’alterazione del funzionamento.

Il profitto del reato

Il giudice ha ritenuto infondata la tesi difensiva secondo cui il reato non si sarebbe consumato per mancanza di vincite. I giudici hanno precisato che il profitto sussiste anche quando l’agente ottiene la possibilità di giocare senza pagare, evitando una spesa che avrebbe dovuto sostenere.slot machine

Il danno è stato determinato confrontando le giocate registrate dal sistema con il denaro effettivamente presente nella macchina.

Niente tentativo né estinzione del reato

La Corte ha escluso la configurabilità del tentativo e ha ritenuto inadeguata la somma offerta a titolo risarcitorio, chiarendo che l’estinzione del reato per condotte riparatorie richiede un ristoro integrale e definitivo del danno.

Decisione finale

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso con condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. mg/AGIMEG