Un questionario del Fisco può garantire il contraddittorio preventivo, ma soltanto se permette al contribuente di intervenire concretamente sulle ragioni dell’accertamento. È il principio affermato dalla Cassazione in una controversia sul recupero dell’IVA detratta da una società che svolgeva anche attività di gestione di slot e rivendita di biglietti Gratta e Vinci.
Con un’ordinanza del 20 ottobre scorso, la Quinta sezione civile ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e disposto un nuovo esame davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia. La pronuncia ha annullato la decisione favorevole alla contribuente, senza definire in via conclusiva la legittimità del recupero d’imposta e delle sanzioni.
La contestazione IVA sulle attività di slot e lotterie istantanee
La vicenda ha riguardato un accertamento relativo al 2013. L’Agenzia delle Entrate aveva contestato alla società di non aver dichiarato come esenti le operazioni svolte quale gestore di sala degli apparecchi AWP, previsti dall’articolo 110, comma 6, lettera a), TULPS, e quelle di rivendita di Gratta e Vinci, dalle quali erano derivati aggi corrisposti dai concessionari.
Secondo l’Ufficio, questa omissione aveva alterato il calcolo del pro-rata di detraibilità dell’IVA, determinando una detrazione indebita. L’accertamento aveva quindi recuperato l’imposta e applicato le relative sanzioni.
Il rapporto tra attività di slot e pro-rata IVA era già emerso in altri contenziosi. In questo caso, tuttavia, la Cassazione si è concentrata sulle garanzie del procedimento di accertamento.
Perché i giudici tributari avevano annullato l’accertamento
Il ricorso della società era stato respinto in primo grado. In appello, invece, la Corte tributaria pugliese aveva ritenuto violato l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, applicabile all’IVA quale tributo armonizzato, annullando il recupero e, di conseguenza, le sanzioni.
L’Agenzia delle Entrate aveva impugnato la decisione, evidenziando di aver inviato alla società, prima dell’accertamento, un invito a fornire dati, chiarimenti e documenti. Aveva inoltre contestato la mancata verifica della cosiddetta prova di resistenza.
Il questionario può assicurare il confronto con il contribuente
La Cassazione ha chiarito che, nel quadro esaminato, il contraddittorio non richiedeva necessariamente una specifica forma. Anche il questionario previsto dall’articolo 32 del DPR 600/1973 poteva costituire uno strumento idoneo a consentire la partecipazione del contribuente.
Il fatto che il questionario avesse natura istruttoria non escludeva la sua funzione partecipativa: attraverso le risposte, la società avrebbe potuto fornire elementi capaci di orientare le determinazioni dell’amministrazione.
I giudici d’appello avevano invece considerato insufficiente il questionario in quanto atto meramente istruttorio e individuato nell’invito a comparire lo strumento necessario per il confronto preventivo. La Suprema Corte ha giudicato errata questa impostazione.

Non basta un contatto qualsiasi: le domande devono riguardare il recupero fiscale
La pronuncia non ha però attribuito a ogni questionario un’efficacia automatica. Il giudice di merito deve verificarne caso per caso il contenuto e l’effettiva capacità di garantire il confronto.
I dati e le notizie richiesti devono essere concretamente collegati alle ragioni poste alla base della pretesa fiscale. Un’interlocuzione su temi estranei all’accertamento non mette il contribuente nelle condizioni di esprimere utilmente il proprio punto di vista.
Il criterio decisivo è quindi la possibilità di apportare informazioni che possano incidere sulle scelte dell’Ufficio, non la semplice esistenza di una comunicazione tra le parti. L’ordinanza ha richiamato anche i principi della Corte di giustizia sul rispetto dei diritti della difesa.
La prova di resistenza e il regime precedente alla riforma
Un secondo punto ha riguardato le conseguenze dell’eventuale violazione del contraddittorio. Richiamando le Sezioni Unite, la Cassazione ha precisato che, per la disciplina anteriore all’entrata in vigore dell’articolo 6-bis dello Statuto del contribuente, nei termini ricostruiti nell’ordinanza, l’invalidità dell’atto relativo a tributi armonizzati richiedeva la verifica della prova di resistenza.
Il contribuente doveva indicare in concreto gli elementi di fatto che avrebbe potuto far valere nel procedimento. Il giudice doveva valutarne l’idoneità, secondo una prospettiva probabilistica, a condurre a un risultato diverso, escludendo difese meramente pretestuose, fittizie o strumentali.
La Corte pugliese aveva annullato l’avviso sulla sola base della ritenuta mancanza del contraddittorio, senza compiere questa verifica. Anche tale passaggio è stato censurato.
Nuovo giudizio anche sulle sanzioni
L’accoglimento del ricorso ha investito anche le sanzioni, che erano state annullate come conseguenza della caducazione dell’accertamento.
La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Il nuovo esame dovrà rispettare i principi indicati dalla Cassazione: la decisione non ha definitivamente confermato né il recupero IVA né le sanzioni e non ha introdotto una nuova disciplina dell’esenzione per i giochi. sb/AGIMEG