“L’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che, in sede di esame della proporzionalità di una normativa nazionale restrittiva nel settore dei giochi d’azzardo, occorre fondarsi non solo sull’obiettivo di tale normativa, così come appariva al momento della sua adozione, ma anche sugli effetti di detta normativa, valutati successivamente alla sua adozione”. Così la Corte UE (Settima sezione) si è espressa in merito al ricorso della Admiral Casinos contro Landesgericht Wiener Neustadt (Austria) sulla libera prestazione dei servizi legati al gioco e agli apparecchi da intrattenimento nel dettaglio. La Corte ha deliberato in merito alla normativa di uno Stato membro che stabilisce il divieto, penalmente sanzionato, di gestione di apparecchi automatici da gioco a vincita limitata (kleines Glücksspiel) in assenza di concessione da parte dell’autorità competente, valutando la proporzionalità della restrizione sulla base sia dell’obiettivo della normativa al momento dell’adozione che dei suoi effetti al momento della sua attuazione. lp/AGIMEG