Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso proposto da un esercente di un’attività di gioco per l’impugnazione “del silenzio tenuto da ADM in merito all’istanza trasmessa il 10 aprile 2019 di annullamento ovvero revoca del provvedimento emanato in data 27 marzo 2017 dalla medesima ADM con cui è stata disposta la decadenza dell’odierna ricorrente dalla concessione di servizio pubblico per l’attivazione e conduzione operativa della rete telematica di gestione del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento”. I giudici di Palazzo Spada hanno affermato che “il silenzio dell’amministrazione non risulta illegittimo, non essendo quest’ultima obbligata a rispondere all’istanza rivoltale dalla società, godendo di ampia discrezionalità nella scelta sul se esercitare o meno il suo potere di riesame sul provvedimento emanato in precedenza”. Con questa motivazione il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza precedente del Tar del Lazio e ha respinto il ricorso. ac/AGIMEG