Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso del titolare di una sala, con sede a Tempio Pausania, contro l’ordinanza del comune di Telti, in provincia di Sassari, che ha limitato all’arco orario tra le 14 e le 20 l’uso, nei locali pubblici, degli apparecchi e congegni automatici ed elettronici da intrattenimento o da gioco di abilità.
“In risposta all’istruttoria – si legge nelle motivazioni dei giudici – il Ministero ha prodotto una nota dell’agenzia delle dogane e dei monopòli secondo cui “non si è in grado di dire se la società Ingioco vanti o meno una compartecipazione ai proventi delle giocate effettuate sugli apparecchi forniti”. La società ricorrente, interpellata a tal riguardo dal Ministero, non ha fornito riscontro.
In assenza di elementi che attestino l’esistenza di effetti diretti dei provvedimenti impugnati sulla società fornitrice degli apparecchi, deve farsi applicazione dei princìpi in tema d’interesse ad agire. La società Ingioco non ha dedotto né in sede di ricorso né successivamente, pur essendone stata espressamente richiesta, quale sia il suo interesse in questa controversia. È possibile presumere l’esistenza di un interesse legato alla diffusione degli apparecchi, ma questo ha natura mediata e non attuale, perché solo dall’effettivo calo delle forniture la ricorrente sarebbe danneggiata; calo che non è neppure certo che si verifichi solo a seguito della riduzione dell’orario di gioco.
In conclusione il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile per difetto d’interesse a ricorrere, perché la società non svolge la sua attività negli esercizi commerciali esistenti nel comune di Telti, e perché non ha indicato – né emerge – quale siano gli effetti pregiudizievoli che risente dalla limitazione dell’orario di gioco negli esercizi commerciali del comune di Mores”. lp/AGIMEG