Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato da una società operante nel settore del gioco contro un provvedimento di sospensione dell’attività emesso dall’amministrazione locale di Roma. La decisione conferma la legittimità dell’ordinanza sindacale che disciplina gli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento con vincita in denaro.
Il provvedimento impugnato era stato adottato in seguito alla rilevazione di violazioni della normativa oraria, che prevedeva limiti specifici per l’uso degli apparecchi da gioco. In particolare, la società aveva contestato la competenza dell’amministrazione locale nell’emettere il provvedimento sanzionatorio, sostenendo che tale prerogativa spettasse all’autorità di pubblica sicurezza.
Il Consiglio di Stato ha tuttavia ribadito che, a seguito del trasferimento delle funzioni in materia ai comuni, l’ente locale può legittimamente disporre la sospensione dell’attività in caso di reiterata inosservanza delle disposizioni sugli orari di apertura e funzionamento. Inoltre, il tribunale ha ritenuto infondata la censura relativa alla presunta violazione del diritto al contraddittorio, ritenendo che la diffida notificata alla società prima dell’adozione della misura sanzionatoria fosse equivalente a una comunicazione di avvio del procedimento. ac/AGIMEG