La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che la direttiva 2014/23 sulle concessioni – in questo caso relative alle slot – si applica anche a concessioni assegnate precedentemente, se lo Stato le proroga o le modifica con norme entrate in vigore dopo il 18 aprile 2016. Allo stesso tempo, la Corte ha chiarito che la direttiva non obbliga l’amministrazione concedente – in Italia l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) – ad aprire, su richiesta del concessionario, un procedimento per rinegoziare le condizioni della concessione quando eventi imprevisti incidono sui rischi economici dell’attività.
La causa tra Cirsa e ADM
La decisione nasce da un rinvio del TAR Lazio in una causa tra Cirsa Italia SpA e ADM, con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, e con Cirsa Retail Srl come soggetto coinvolto nel giudizio. Al centro c’è una concessione per la gestione della rete telematica del gioco lecito collegata agli apparecchi da intrattenimento.
Cirsa Italia aveva ottenuto la concessione nel 2013, dopo una procedura pubblica avviata nel 2011. Il contratto durava nove anni e sarebbe scaduto il 20 marzo 2022. Nel tempo, però, la durata è stata estesa più volte: una prima proroga è arrivata con le norme emergenziali legate alla pandemia, poi un’ulteriore estensione è dipesa da una decisione prevista dalla convenzione, e infine la concessione è stata allungata fino al 31 dicembre 2024 grazie alla legge 197/2022, che ha introdotto una “proroga tecnica” a pagamento.
Il 15 giugno 2023 ADM ha comunicato a Cirsa l’importo dovuto per questa proroga. La società ha contestato l’aumento dei costi e ha chiesto ad ADM di “riequilibrare” il rapporto economico della concessione, sostenendo che eventi non prevedibili – soprattutto gli effetti del Covid, l’aumento dei prelievi fiscali e le limitazioni che hanno ridotto numero e attrattività degli apparecchi – avevano peggiorato in modo significativo le condizioni operative. Cirsa ha anche chiesto di poter aderire alla proroga tecnica con diritti inferiori rispetto a quelli detenuti a ottobre 2022. ADM ha respinto l’istanza il 27 giugno 2023, spiegando di dover applicare la legge; da qui il ricorso al TAR Lazio.
Corte UE: “Nessun dovere di rinegoziare”
Interpellata dal giudice italiano, la Corte UE ha risposto con un’ordinanza motivata, richiamando la precedente sentenza “Anib” del 20 marzo 2025. Sul primo punto, ha detto che quando una concessione viene modificata dopo il termine di recepimento della direttiva (18 aprile 2016), la compatibilità di quella modifica va valutata con le regole della direttiva 2014/23, anche se la concessione originaria è precedente. In questo quadro, non si applicano gli articoli 49 e 56 del Trattato UE (libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi), perché la materia risulta regolata in modo “esaustivo” dalla direttiva.
Sul secondo punto, la Corte ha escluso che gli articoli 5 e 43 della direttiva impongano agli Stati membri di dare all’autorità concedente un potere-dovere di aprire una rinegoziazione su domanda del concessionario per far fronte a eventi imprevedibili. L’articolo 43, ha precisato la Corte, serve a stabilire quando una concessione può essere modificata senza fare una nuova gara, ma non crea un obbligo di modifica né un diritto automatico del concessionario ad ottenere un procedimento di revisione.
La causa principale resta al TAR Lazio, che dovrà decidere alla luce di questi chiarimenti. sm/AGIMEG










