“Allo stato il ricorso sembra non presentare profili di fondatezza, considerato il contenuto delle note informative del Commissariato di P. S. di Acireale e delle dichiarazioni rese da vari esercenti”. Con questa motivazione il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana non ha sospeso in sede cautelare la sentenza con cui il Tar Catania ha ratificato la revoca della licenza di pubblica sicurezza alla titolare di una società di noleggio slot. Il Tar aveva infatti accolto la tesi della Questura, secondo cui la titolare sarebbe una semplice prestanome, formalmente incaricata di amministrare la società per conto di due fratelli che – avendo dei precedenti penali – non erano in possesso dei requisiti per ottenere la licenza di pubblica sicurezza. Dagli accertamenti effettuati dalle Forze di Polizia era infatti emerso che uno dei due fratelli pur “non essendo in alcun modo legato da rapporti di lavoro con la società”, aveva rapporti con gli esercizi in cui le slot erano istallate “anche soltanto per interventi emergenziali sulle apparecchiature (…) in luogo della titolare”. E ancora, gli aggi riconosciuti agli esercizi venivano stabiliti di volta in volta attraverso “negoziazioni informali condotte esclusivamente” dai fratelli Costanzo. IN sostanza, secondo il Tar, il ruolo di titolare “non può essere riconosciuto a chi, come l’attuale ricorrente, in definitiva nulla decide circa il risultato economico dell’attività aziendale – palesando altresì il proprio totale disinteresse allo svolgersi di quella con la propria continua assenza dalla sede operativa e irrintacciabilità anche telefonica, a differenza di quanto accade invece” per i fratelli. lp/AGIMEG