Il TAR Lazio ha annullato il divieto di installazione e messa in esercizio di tre apparecchi AWP imposto a una tabaccheria con ricevitoria di Cave, in provincia di Roma. Cancellato anche l’ordine di rimuovere le slot entro cinque giorni: secondo i giudici, l’amministrazione non ha indicato i luoghi sensibili considerati, le distanze rilevate e i criteri utilizzati per effettuare le misurazioni.
La sentenza non riconosce però all’attività un diritto definitivo a mantenere in funzione gli apparecchi. Il distanziometro può trovare applicazione anche in presenza di un subingresso e l’amministrazione competente conserva il potere di riesaminare la pratica attraverso una nuova istruttoria adeguatamente motivata.
La cessione della tabaccheria e il subingresso nelle tre AWP
La controversia riguarda un’attività commerciale situata in via Cavour 85 a Cave, nella quale la presenza degli apparecchi da gioco risulta documentata almeno dal 2009. Nel 2013 il precedente titolare aveva inoltre presentato una SCIA relativa a tre AWP collegate alla rete di un concessionario.
Il 18 febbraio 2026 l’intera azienda è stata ceduta a un nuovo titolare. Nell’operazione erano compresi l’avviamento, i beni aziendali e le tre slot già presenti nei locali, insieme all’assenso alla voltura delle autorizzazioni amministrative e dei rapporti contrattuali.
Il successivo 26 marzo è stata presentata al SUAP della XI Comunità Montana del Lazio – Castelli Romani e Prenestini una SCIA indicata nella stessa pratica come “inizio attività per subingresso” e installazione di tre apparecchi da gioco lecito.
Il divieto basato sul rispetto dei 250 metri
Con il provvedimento del 4 agosto 2026, l’ente ha concluso negativamente la pratica, sostenendo che l’esercizio si trovasse a una distanza inferiore ai 250 metri prescritti dalla normativa regionale rispetto ai luoghi sensibili. Sono stati quindi disposti il divieto di installare e mettere in esercizio gli apparecchi e la loro rimozione entro cinque giorni.
Nell’atto, tuttavia, non veniva specificato quale luogo sensibile fosse stato preso come riferimento. Mancavano anche la distanza effettivamente accertata, i punti utilizzati per il calcolo, il metodo di misurazione e gli strumenti impiegati durante le verifiche topografiche.
TAR: motivazione generica e istruttoria non verificabile
Il TAR Lazio ha accolto questa parte del ricorso, giudicando la motivazione generica e meramente assertiva. Il contenuto del provvedimento non permetteva né al titolare dell’attività né al giudice di verificare la correttezza dell’accertamento effettuato.
L’amministrazione ha indicato soltanto durante il giudizio una serie di luoghi ritenuti sensibili, tra i quali chiese, un istituto scolastico, un museo e una scuola di musica. Per il Collegio, però, queste informazioni non potevano integrare successivamente la motivazione dell’atto e, in ogni caso, non precisavano quali strutture si trovassero effettivamente entro 250 metri e come fossero state calcolate le distanze.
La pronuncia si inserisce nel contenzioso sull’applicazione delle distanze minime agli apparecchi da gioco, già affrontato in altri territori, come nel caso del ricorso contro i sigilli apposti a quattro slot in un bar di Colico.
Il subingresso non esclude automaticamente il distanziometro

Il TAR non ha invece condiviso la tesi secondo cui il semplice subingresso in un’attività preesistente impedirebbe l’applicazione della disciplina regionale. Richiamando un proprio precedente del 2024, il Collegio ha ribadito che il limite distanziometrico può applicarsi anche a una nuova istanza autorizzatoria relativa ad apparecchi già esistenti.
La distinzione tra subingresso e nuova installazione non è stata quindi considerata decisiva. Il punto determinante era verificare se, nel caso concreto, la violazione della distanza minima fosse stata correttamente accertata e sufficientemente documentata.
L’amministrazione potrà decidere nuovamente
Il ricorso è stato pertanto accolto per il difetto di istruttoria e motivazione, con il conseguente annullamento del divieto e dell’ordine di rimozione. Le altre contestazioni, comprese quelle riguardanti la scadenza del termine per intervenire sulla SCIA e le garanzie procedimentali, non sono state esaminate perché non avrebbero procurato al ricorrente un’utilità ulteriore.
Resta fermo il potere dell’amministrazione competente di riesaminare la pratica e adottare un nuovo provvedimento, indicando con precisione i luoghi sensibili, le distanze accertate e le modalità utilizzate per le misurazioni. Le spese del giudizio sono state integralmente compensate. sb/AGIMEG

