La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibili due ricorsi contro la corte di appello di Lecce che ha stabilito che nei locali in questione “veniva esercitata una vera e propria bisca clandestina, ed ha quindi correttamente ritenuto che la responsabilità di Mirko Ricciato fosse desumibile dalla titolarità dell’esercizio commerciale (bar) collegato alla bisca clandestina, in mancanza di elementi a discarico, e che la responsabilità di Antonio Ricciato fosse desumibile dal fatto di essere il conduttore dell’immobile ove era organizzata la bisca clandestina, con la conseguenza che la materiale detenzione del locale e la allocazione in esso delle macchinette ha rappresentato sicuro indice del pieno coinvolgimento in quanto diretto a consentire che si svolgesse il gioco d’azzardo, in assenza di documentata messa a disposizione a terzi con contestuale suo disinteressamento. (…). Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili”. lp/AGIMEG