“La possibilità di installare apparecchi da divertimento ed intrattenimento sulla base della licenza di cui all’art. 86 riguarda solo i locali aperti al pubblico che non siano già soggetti all’autorizzazione di polizia di cui all’art. 88, come appunto previsto da tale norma per l’esercizio delle scommesse”. Così si legge nella sentenza della III sezione Penale della Corte di Cassazione che ha respinto il ricorso del titolare di un Ctd contro il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso dal Pm del tribunale del riesame di Messina. I giudici hanno ribadito che nei locali in cui si esercita l’attività di scommessa, gli apparecchi da divertimento “possono esservi installati solo se l’imprenditore è in possesso della licenza di polizia di cui all’art. 88 Tulps” e che tale norma prevede una sanzione espressa “anche per l’eventuale installazione o utilizzo di apparecchi di tipo Awp. La ratio della disposizione prevista dalla lett. f bis), infatti, è quella di impedire l’utilizzo di apparecchi da divertimento ed intrattenimento in luoghi non sottoposti ai prescritti controlli di polizia, tenuto conto della pericolosità sociale di tali congegni e dell’ esigenza che il loro uso avvenga solo in luoghi che abbiano ricevuto tutte le autorizzazioni previste per l’esercizio delle attività in esse effettuate”. E’, quindi, “corretta l’esegesi offerta dal tribunale del riesame, ed infondata quella della difesa, laddove dalla stessa ordinanza impugnata emerge inequivocabilmente che il ricorrente aveva esibito agli organi accertatori in sede di accesso ispettivo la sola richiesta di autorizzazione per l’esercizio delle scommesse ex art. 88 Tulps indirizzata alla Questura di Messina con la conseguente comunicazione di avvio del procedimento da parte del Commissariato P.S. di Milazzo, senza tuttavia essere la stessa in possesso, per quanto di interesse, della licenza di PS prescritta dal predetto art. 88 Tulps, al momento dell’accertamento. Correttamente, pertanto, è stata ritenuta sussistente la violazione ipotizzata, avendo fatto i giudici del riesame buon governo del principio, già affermato da questa Sezione, secondo cui integra il reato previsto dall’art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 l’esercizio di scommesse svolto in Italia per conto di un bookmaker straniero senza avere ottenuto l’autorizzazione di polizia di cui all’art. 88 Tulps (essendo evidente che la mera richiesta di autorizzazione con la comunicazione dell’avvio del procedimento non hanno valenza equipollente al rilascio del titolo autorizzatorio), anche se l’allibratore straniero delegante sia stato regolarmente autorizzato nel suo Paese”. dar/AGIMEG