Senato, pubblicato il regolamento interno della Commissione di Inchiesta gioco illegale e disfunzioni gioco pubblico

Pubblicato il regolamento interno della Commissione di Inchiesta gioco illegale e disfunzioni gioco pubblico che l’organo stesso ha approvato nella seduta di ieri. Di seguito il testo integrale.

Art. 1.
(Compiti della Commissione)
1. La Commissione parlamentare di inchiesta sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico (di seguito Commissione) svolge i suoi compiti secondo i principi e le finalità stabiliti dalla deliberazione del Senato della Repubblica del 22 giugno 2021, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 151 del 26 giugno 2021, istitutiva della Commissione medesima, e secondo le norme del presente Regolamento.
Titolo II
ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE
Art. 2.
(Sostituzione del Presidente e dei componenti della Commissione)
1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo, di cessazione del mandato parlamentare, i componenti della Commissione sono sostituiti da altri senatori nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui all’articolo 2 della deliberazione istitutiva.
2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti la Commissione.
Art. 3.
(Partecipazione alle sedute della Commissione)
1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di senatori che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione del personale del Senato addetto alla Commissione o autorizzato dal Presidente del Senato, e dei collaboratori di cui all’articolo 22.
Art. 4.
(Costituzione dell’Ufficio di Presidenza)
1 La costituzione dell’Ufficio di Presidenza è disciplinata dalle norme della deliberazione istitutiva e del Regolamento del Senato. La medesima procedura si applica anche per le elezioni suppletive.
2. L’Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente della Commissione, che lo presiede, dai Vice Presidenti e dai Segretari.
3. Il Presidente convoca alle riunioni dell’Ufficio di Presidenza i rappresentanti designati dai gruppi nei casi previsti dal presente Regolamento e ogniqualvolta lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte di un rappresentante di gruppo.
Art. 5.
(Funzioni del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari)
1. Il Presidente rappresenta la Commissione, la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni secondo le norme del presente Regolamento. Formula e dirama l’ordine del giorno delle sedute. Convoca l’Ufficio di Presidenza. Dispone le spese di ordinaria amministrazione. Esercita gli altri compiti attribuitigli dal presente Regolamento.
2. In casi straordinari di necessità e di urgenza il Presidente esercita i poteri spettanti all’Ufficio di Presidenza, riferendo di norma entro quarantotto ore all’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.
3. I Vice Presidenti sostituiscono, su sua delega, il Presidente in caso di assenza o di impedimento.
4. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e controllano la redazione del processo verbale.
Art. 6.
(Funzioni dell’Ufficio di Presidenza)
1. L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, predispone il programma ed il calendario dei lavori della Commissione.
2. Il programma ed il calendario sono comunicati alla Commissione.
3. Qualora nell’Ufficio di Presidenza non si raggiunga un accordo unanime, essi sono predisposti dal Presidente, inserendovi le proposte prevalenti, nonché quelle in minoranza in rapporto alla consistenza dei Gruppi dissenzienti. Sulla comunicazione del Presidente è consentito l’intervento di un commissario per Gruppo, per non più di cinque minuti.
4. L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, esamina le questioni, sia di merito che procedurali, che sorgano nel corso dell’attività della Commissione, alla quale riferisce. Esso può proporre alla Commissione la costituzione di gruppi di lavoro.
5. L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, delibera sulle spese, ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione, inerenti all’attività della Commissione.
Titolo III
SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Art. 7.
(Convocazione della Commissione)
1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Commissione annuncia la data, l’ora e l’ordine del giorno della seduta successiva. La convocazione e l’ordine
del giorno sono stampati e pubblicati, salvo diversa deliberazione nell’ipotesi di seduta segreta.
2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato di norma almeno due giorni prima della seduta. Con l’avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l’ordine del giorno della seduta. Resta fermo quanto previsto dal secondo periodo del comma 1.
3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un terzo dei componenti della Commissione. In tal caso il Presidente convoca la Commissione con la procedura di cui ai commi 1 e 2.
Art. 8.
(Ordine del giorno delle sedute)
1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all’ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso dalla maggioranza dei due terzi dei presenti.
2. Coloro che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste su argomenti non iscritti all’ordine del giorno, debbono previamente informare il Presidente dell’oggetto dei loro interventi.
Art. 9.
(Numero legale)
1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di un terzo dei componenti, salvo quanto stabilito all’articolo 10, commi 2 e 3.
2. La Presidenza non è obbligata a verificare se la Commissione sia in numero legale per deliberare, se non quando la Commissione stessa stia per procedere ad una votazione. Nei casi di esame del Regolamento interno, delle proposte di modifica del medesimo, nonché delle proposte di relazione presentate ai sensi dell’articolo 19, il numero legale è accertato secondo i criteri e le modalità previsti dal Regolamento del Senato per le Commissioni permanenti in sede referente, fatto salvo l’obbligo di verifica del numero legale sulle votazioni finali ai sensi dell’articolo 10, commi 2 e 3, del presente Regolamento.
3. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per venti minuti, ovvero, apprezzate le circostanze toglie la seduta. Qualora alla ripresa, dopo la sospensione, la Commissione non risulti in numero legale, il Presidente toglie la seduta, annunciando la data e l’ora della seduta successiva, con lo stesso ordine del giorno della seduta che è stata tolta.
Art. 10.
(Deliberazioni della Commissione)
1. A meno che non sia richiesta una maggioranza speciale, le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti. Sono considerati presenti coloro che esprimono un voto favorevole o contrario. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.
2. Per le deliberazioni relative ad attività comunque implicanti l’esercizio dei poteri di cui all’articolo 82 della Costituzione ovvero relative all’approvazione delle relazioni di cui all’articolo 19 è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione.
3. Il Regolamento interno e le sue modifiche sono approvati con il voto favorevole della maggioranza dei componenti della Commissione.
4. La Commissione vota normalmente per alzata di mano, a meno che tre commissari richiedano la votazione nominale.
5. La richiesta di votazione nominale deve essere presentata, anche in forma verbale, dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia invitato la Commissione a votare per alzata di mano. Se il numero dei richiedenti presenti in Commissione è inferiore a quello previsto dal comma 4, la richiesta si intende ritirata.
6. Nel caso di constatate irregolarità, il Presidente, apprezzate le circostanze, annulla la votazione e ne dispone l’immediata rinnovazione.
Art. 11.
(Durata degli interventi)
1. La durata degli interventi non può eccedere i dieci minuti.
2. È fatta salva tuttavia la facoltà del Presidente di ampliare tale termine a quindici minuti, limitatamente ad un oratore per Gruppo.
Art. 12.
(Pubblicità dei lavori)
1. Tutte le sedute sono pubbliche, ai sensi dell’articolo 5 della deliberazione istitutiva. Qualora lo ritenga opportuno, su richiesta del Presidente o di due componenti la Commissione può decidere di riunirsi in seduta segreta.
2. La Commissione delibera di volta in volta se e quali documenti possono essere pubblicati nel corso dei lavori, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altri procedimenti o inchieste in corso. Le proposte all’uopo formulate dal Presidente si intendono approvate se non vi sono proposte alternative.
3. Nel caso in cui vi siano più proposte in ordine al regime di pubblicità dei lavori da adottare ai sensi del comma 1, la Commissione delibera su di esse con votazione per alzata di mano, dopo l’intervento di non più di un oratore per Gruppo e per non oltre cinque minuti ciascuno.
4. All’inizio di ogni seduta il Presidente può stabilire che sia attivato l’impianto audiovisivo a circuito interno per le parti della seduta che la Commissione intende considerare pubbliche ai sensi del comma 1.
5. Nel corso della medesima seduta, il Presidente può disporre, apprezzate le circostanze, che sia interrotta, anche solo temporaneamente, la forma di pubblicità di cui al comma 4.
6. Delle sedute della Commissione si redige il processo verbale, che è letto ed approvato nella seduta successiva.
7. Di ogni seduta della Commissione è redatto e pubblicato il resoconto stenografico, salvo che la Commissione disponga altrimenti.
8. Di ogni seduta si pubblica altresì un resoconto sommario contenente l’indicazione degli argomenti trattati, degli oratori intervenuti e delle decisioni adottate.
Art. 13.
(Norme applicabili)
1. Nello svolgimento dei lavori della Commissione si osservano, per i casi non espressamente disciplinati dalla deliberazione istitutiva e dal presente Regolamento, ed in quanto applicabili, le norme contenute nel Regolamento del Senato.
Titolo IV
MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI OPERATIVI DELL’INCHIESTA
Art. 14.
(Svolgimento dell’inchiesta. Poteri e limitazioni)
1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dall’articolo 4 della deliberazione istitutiva. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale.
2. La Commissione può affidare a gruppi di lavoro compiti particolari su oggetti e per tempi determinati, non comportanti comunque l’esercizio dei poteri di cui al comma 1. I gruppi di lavoro riferiscono alla Commissione in ordine alle risultanze della loro attività di acquisizione conoscitiva. Tale attività può contribuire alla predisposizione delle relazioni di cui all’articolo 19, comma 1. La partecipazione di collaboratori di cui all’articolo 22 alle riunioni dei gruppi di lavoro è disposta dal Presidente. Non possono tenersi, di norma, riunioni dei gruppi di lavoro nelle medesime fasce orarie. In ordine ad eventuali casi di convocazione contemporanea, decide il Presidente della Commissione, sentiti i responsabili dei gruppi di lavoro.
Art. 15
(Attività istruttoria)
1. Oltre a quanto previsto dall’articolo 4, commi 2 e 3, della deliberazione istitutiva, la Commissione può procedere all’acquisizione di documenti, notizie ed informazioni nei modi che ritenga più opportuni, anche mediante indagini conoscitive e libere audizioni.
2. La Commissione delibera caso per caso se procedere mediante libere audizioni o mediante testimonianze formali ovvero mediante confronti fra due o più persone.
3. I parlamentari, i membri del Governo ed i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell’inchiesta sono sempre sentiti nella forma della libera audizione.
4. Le persone indagate o imputate in procedimenti penali sono sentite liberamente e hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.
Art. 16.
(Esame di testimoni e confronti)
1. Al di fuori dei casi previsti dall’articolo 15, commi 3 e 4, la Commissione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti che ritiene utili per lo svolgimento e la conclusione dell’inchiesta.
2. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può procedere a confronti tra persone già ascoltate.
3. In occasione di esami testimoniali o di confronti, le persone da ascoltare possono essere convocate mediante atto notificato dalla polizia giudiziaria. Nel caso di rifiuto a comparire o di mancata presentazione a seguito di convocazione mediante atto notificato dalla polizia giudiziaria, la Commissione può ordinare l’accompagnamento della persona da ascoltare nelle forme previste dal codice di procedura penale.
4. Il Presidente avverte il testimone dell’obbligo di dire tutta la verità e lo ammonisce in ordine alle responsabilità connesse alla deposizione innanzi alla Commissione. Può invitarlo a pronunciare le formule di rito previste dalle norme processuali in vigore.
5. Le domande sono rivolte dal Presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione nell’ordine e nei modi fissati dal Presidente, che decide sull’ammissibilità delle stesse.
6. Ai testimoni è trasmesso, appena possibile, il resoconto stenografico della loro deposizione. Delle eventuali richieste di rettifica il Presidente informa la Commissione.
7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano anche alle audizioni delle persone sentite liberamente.
8. In via eccezionale, nel corso di sopralluoghi fuori sede, l’attività istruttoria di cui al presente articolo può essere svolta anche da una delegazione di commissari, previa delibera della Commissione.
Art. 17.
(Responsabilità penale del teste)
1. Ove emergano indizi di mendacio o di reticenza a carico della persona convocata come teste o questo si rifiuti di deporre fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, il Presidente, premessa una nuova ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a detti fatti, ove il testimone persista in tale condotta, fa compilare apposito processo verbale che è trasmesso tempestivamente all’autorità giudiziaria competente.
Art. 18.
(Regime degli atti e archivio della Commissione)
1. Fermo quanto disposto dall’articolo 4, commi 5, 6 e 7 della deliberazione istitutiva, la Commissione stabilisce quali documenti acquisiti dall’esterno sono oggetto di segreto funzionale o comunque non possono essere divulgati anche in relazione alle esigenze istruttorie attinenti ad indagini giudiziarie o ad altre inchieste in corso.
2. Sono in ogni caso coperti da segreto funzionale i documenti relativi ad accertamenti direttamente effettuati o comunque disposti dalla Commissione, gli scritti anonimi, nonché le notizie, gli atti ed i documenti acquisiti nelle sedute segrete.
3. Nel caso di richiesta da parte dell’autorità giudiziaria o di pubbliche autorità di documenti coperti dal segreto funzionale ovvero oggetto di divieto di divulgazione, la Commissione valuta l’opportunità della loro trasmissione a tali autorità. Qualora la Commissione deliberi negativamente sulla richiesta, il Presidente può indicare le fonti delle notizie contenute nei documenti richiesti in modo da consentire alle autorità richiedenti l’effettuazione di propri autonomi accertamenti in merito.
4. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio. Il Presidente sovrintende all’archivio, stabilisce i criteri per la sua funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune.
5. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai commissari, dal personale del Senato della Repubblica addetto specificamente alla Commissione, nonché dai collaboratori di cui all’articolo 22 se autorizzati dal Presidente.
6. Degli atti, delle delibere e dei documenti classificati come segreti non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarre copia. Tale limite si applica anche per gli scritti anonimi.
7. Ogni autorizzazione del Presidente alla consultazione di atti e documenti classificati come segreti o riservati deve essere conservata e annotata in apposito registro tenuto a cura dell’Ufficio di Segreteria.
8. I componenti della Commissione, il personale del Senato addetto alla medesima ed ogni altra persona che collabori con la stessa o che compia o che concorra a compiere atti di inchiesta o che ne venga comunque a conoscenza sono obbligati all’osservanza del segreto e del divieto di divulgazione ai sensi del presente articolo.
Art. 19.
(Relazioni)
1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 6 della deliberazione istitutiva e ogni qualvolta la Commissione ravvisi la necessità di riferire al Senato della Repubblica, il Presidente predispone una proposta di relazione ovvero incarica uno dei componenti di predisporla. La proposta viene illustrata dal Presidente o dal relatore in apposita seduta. Il documento non può essere divulgato se non dopo la delibera della Commissione. Se il documento è divulgato prima della delibera della Commissione, il Presidente ne informa il Presidente del Senato. Possono essere presentate relazioni di minoranza.
2. La Commissione stabilisce preventivamente di quali atti e documenti non si dovrà far menzione nella relazione anche in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad indagini giudiziarie o ad altre inchieste in corso. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni risultanti da scritti anonimi.
Art. 20.
(Pubblicazioni di atti e documenti)
1. La Commissione delibera ai sensi dell’articolo 12, comma 2, quali atti e documenti possono essere pubblicati nel corso dei suoi lavori.
2. Contestualmente alla presentazione della relazione finale, la Commissione decide direttamente, o a mezzo di un comitato nominato nel proprio seno, quali atti e documenti formati o acquisiti nel corso dell’inchiesta devono essere pubblicati.
3. Tutti gli atti comunque inerenti allo svolgimento dell’inchiesta sono versati nell’Archivio storico del Senato della Repubblica.
Titolo V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 21.
(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione)
1. Per l’espletamento delle sue funzioni la Commissione dispone di una sede e di personale adeguati, assegnati dal Presidente del Senato della Repubblica.
2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica, entro i limiti previsti dall’articolo 5, comma 3, della deliberazione istitutiva.
3. La Commissione dispone di un apposito fondo per le spese di ordinaria amministrazione.
Art. 22.
(Collaborazioni)
1. Al fine di permettere alla Commissione di avvalersi delle collaborazioni consentite dalla deliberazione istitutiva per il migliore espletamento della sua attività, il Presidente, sulla base delle indicazioni dei componenti l’Ufficio di Presidenza
integrato dai rappresentanti dei Gruppi, designa i collaboratori comunicandone i nominativi alla Commissione.
2. I collaboratori di cui al presente articolo prestano giuramento circa l’osservanza del segreto cui sono tenuti a norma dell’articolo 4, comma 8, della deliberazione istitutiva. Svolgono gli incarichi loro affidati secondo le indicazioni del Presidente e riferiscono alla Commissione ogni qualvolta sia loro richiesto.
3. La Commissione può altresì avvalersi, anche per l’espletamento di atti di polizia giudiziaria, di agenti ed ufficiali delle forze dell’ordine.
4. L’Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, può fissare un compenso da corrispondere ai collaboratori, che hanno comunque diritto al rimborso delle spese sostenute in relazione allo svolgimento dei loro compiti.
5. Il Presidente può disporre che i collaboratori assistano alle sedute della Commissione.
Art. 23.
(Modifiche al Regolamento interno)
1. Ciascun componente la Commissione può proporre la modifica delle disposizioni del testo e la eventuale relazione del proponente sono stampati e distribuiti agli altri commissari.
2. Alle proposte di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contenute nel titolo III del presente Regolamento.

lp/AGIMEG